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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22215/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 3 giugno 2021 con cui il GIP di Savona, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta con sentenza del 28 novembre 2018 (a seguito della pronuncia n.40/2019 della Corte costituzionale). Due motivi: 1) violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.: la difesa aveva chiesto una specifica riduzione (anni 3 e C 12.000) e il pubblico ministero aveva inizialmente espresso consenso in calce all'istanza, poi revocato all'udienza; la revoca sarebbe inammissibile; 2) violazione di legge: il giudice dell'esecuzione avrebbe diminuito le attenuanti generiche in misura inferiore rispetto a quanto operato nel giudizio di cognizione (quindi discostandosi in pejus dalla proporzione già praticata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazione essenziale: sul primo motivo, l'art. 188 disp. att. richiede una richiesta specifica (evitando richieste generiche) e il giudice dell'esecuzione è tenuto comunque a decidere nel merito, potendo aderire o rideterminare diversamente la pena; la revoca del consenso del PM non ha rilievo idoneo a invalidare la decisione quando la richiesta della difesa era specifica e il giudice l'ha ritenuta incongrua. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che, nel procedimento di rideterminazione in executivis successivo alla declaratoria di incostituzionalità del parametro sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione è vincolato alle statuizioni del giudice di cognizione riguardo al riconoscimento delle circostanze e al giudizio di comparazione (e alla diminuzione per scelta di rito), ma non è vincolato nella determinazione della pena base né nella quantificazione della diminuzione per le attenuanti generiche, aspetti che attengono alla commisurazione concreta rispetto al nuovo parametro legale. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; decisione resa il 10 gennaio 2022.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la procedura per la rideterminazione della pena in esecuzione: richiede una proposta specifica sulle modalità di rideterminazione e impone al giudice dell'esecuzione di decidere comunque nel merito, potendo aderire alla proposta o rideterminare diversamente la pena.

  • artt. 132-133 cod. pen.

    Norme che disciplinano la determinazione della pena in caso di assenza di accordo: il giudice può provvedere autonomamente alla fissazione della pena nei limiti previsti dal codice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    Declaratoria di incostituzionalità del parametro sanzionatorio che ha reso illegittima la precedente commisurazione della pena, imponendo la rideterminazione della pena in favore del condannato nel procedimento esecutivo.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 37107/2015, Marcon)

    Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015

    Principio consolidato secondo cui, dopo una sentenza irrevocabile e a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato e, in caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta incongrua, provvedere autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 cod. pen.; inoltre chiarisce i limiti del vincolo rispetto alle statuizioni del giudice di cognizione.

Massime di principio

  • In caso di declaratoria di incostituzionalità del parametro sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato, ma resta autonomo nella determinazione della pena base e dell'entità della diminuzione per le attenuanti generiche rispetto al nuovo parametro.
  • L'istanza ai sensi dell'art. 188 disp. att. deve essere formulata in termini specifici; il pubblico ministero può esprimere parere, ma la revoca di un consenso in udienza non inficia automaticamente la legittimità della decisione del giudice dell'esecuzione quando la richiesta era specifica e il giudice la ritiene incongrua.
  • Il giudice dell'esecuzione è vincolato alle determinazioni del giudice di cognizione solo quanto al riconoscimento delle circostanze fattuali, alla loro qualificazione e al giudizio di comparazione (e alla diminuzione per scelta del rito), ma non nella commisurazione concreta della pena rispetto al nuovo parametro legale.
  • Se non vi è accordo tra le parti sulla rideterminazione, il giudice dell'esecuzione può procedere autonomamente alla fissazione della pena nei limiti degli artt. 132-133 c.p.
  • Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.

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