Cassazione Penale, Sentenza n. 22215/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 3 giugno 2021 con cui il GIP di Savona, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta con sentenza del 28 novembre 2018 (a seguito della pronuncia n.40/2019 della Corte costituzionale). Due motivi: 1) violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.: la difesa aveva chiesto una specifica riduzione (anni 3 e C 12.000) e il pubblico ministero aveva inizialmente espresso consenso in calce all'istanza, poi revocato all'udienza; la revoca sarebbe inammissibile; 2) violazione di legge: il giudice dell'esecuzione avrebbe diminuito le attenuanti generiche in misura inferiore rispetto a quanto operato nel giudizio di cognizione (quindi discostandosi in pejus dalla proporzione già praticata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazione essenziale: sul primo motivo, l'art. 188 disp. att. richiede una richiesta specifica (evitando richieste generiche) e il giudice dell'esecuzione è tenuto comunque a decidere nel merito, potendo aderire o rideterminare diversamente la pena; la revoca del consenso del PM non ha rilievo idoneo a invalidare la decisione quando la richiesta della difesa era specifica e il giudice l'ha ritenuta incongrua. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che, nel procedimento di rideterminazione in executivis successivo alla declaratoria di incostituzionalità del parametro sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione è vincolato alle statuizioni del giudice di cognizione riguardo al riconoscimento delle circostanze e al giudizio di comparazione (e alla diminuzione per scelta di rito), ma non è vincolato nella determinazione della pena base né nella quantificazione della diminuzione per le attenuanti generiche, aspetti che attengono alla commisurazione concreta rispetto al nuovo parametro legale. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; decisione resa il 10 gennaio 2022.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la procedura per la rideterminazione della pena in esecuzione: richiede una proposta specifica sulle modalità di rideterminazione e impone al giudice dell'esecuzione di decidere comunque nel merito, potendo aderire alla proposta o rideterminare diversamente la pena.
artt. 132-133 cod. pen.
Norme che disciplinano la determinazione della pena in caso di assenza di accordo: il giudice può provvedere autonomamente alla fissazione della pena nei limiti previsti dal codice.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Declaratoria di incostituzionalità del parametro sanzionatorio che ha reso illegittima la precedente commisurazione della pena, imponendo la rideterminazione della pena in favore del condannato nel procedimento esecutivo.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 37107/2015, Marcon)
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015
Principio consolidato secondo cui, dopo una sentenza irrevocabile e a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato e, in caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta incongrua, provvedere autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 cod. pen.; inoltre chiarisce i limiti del vincolo rispetto alle statuizioni del giudice di cognizione.
Massime di principio
- In caso di declaratoria di incostituzionalità del parametro sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato, ma resta autonomo nella determinazione della pena base e dell'entità della diminuzione per le attenuanti generiche rispetto al nuovo parametro.
- L'istanza ai sensi dell'art. 188 disp. att. deve essere formulata in termini specifici; il pubblico ministero può esprimere parere, ma la revoca di un consenso in udienza non inficia automaticamente la legittimità della decisione del giudice dell'esecuzione quando la richiesta era specifica e il giudice la ritiene incongrua.
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato alle determinazioni del giudice di cognizione solo quanto al riconoscimento delle circostanze fattuali, alla loro qualificazione e al giudizio di comparazione (e alla diminuzione per scelta del rito), ma non nella commisurazione concreta della pena rispetto al nuovo parametro legale.
- Se non vi è accordo tra le parti sulla rideterminazione, il giudice dell'esecuzione può procedere autonomamente alla fissazione della pena nei limiti degli artt. 132-133 c.p.
- Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.
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