Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44892/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva accolto l'istanza ex art. 324 c.p.p. presentata in favore dell'Avv. Morgantini, annullando il sequestro e il decreto di convalida relativi a beni e documenti sequestrati nello studio legale della Morgantini. Il P.M. censurava l'interpretazione dell'art. 103 c.p.p. operata dal Tribunale del riesame, che aveva ritenuto applicabili le garanzie dei commi 3 e 4 dell'art. 103 anche quando la perquisizione e il sequestro riguardano il difensore indagato, sostenendo che ciò determinerebbe una forma di protezione impropria per chi eserciti la professione e sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato che le speciali garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. (in particolare i commi terzo e quarto) trovano applicazione anche quando la perquisizione e il sequestro sono diretti al difensore che risulta indagato, alla luce della finalità di tutela della funzione difensiva e del segreto professionale. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del tribunale del riesame, atteso che dall'accusa emergeva che l'attività professionale della Morgantini era strumentale e integrata nelle condotte illecite del sodalizio; ciò non impediva però l'applicazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 103, la cui inosservanza rendeva illegittimo il sequestro e ne giustificava l'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 103 c.p.p.

    Le garanzie previste dai commi terzo e quarto (avviso al Consiglio dell'Ordine e speciali cautele nelle perquisizioni/sequestri negli studi dei difensori) si applicano non soltanto quando il difensore esercita la difesa nel procedimento in cui si svolge la ricerca della prova, ma ogniqualvolta gli atti investigative vengano eseguiti nello studio di un avvocato che abbia assunto la difesa di assistiti, anche in procedimenti diversi; finalità: tutela della funzione difensiva e del segreto professionale.

  • art. 24 Cost.

    Fondamento costituzionale dell'inviolabilità della difesa; supporta l'interpretazione estensiva delle garanzie procedurali a protezione dell'attività difensiva e del segreto professionale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in prospettiva di presunta irragionevolezza dell'interpretazione che estenderebbe le garanzie, la Corte ha ritenuto irrilevante il presunto contrasto con il principio di uguaglianza, ritenendo la disciplina ragionevole e funzionale alla tutela della difesa.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla tutela dell'esercizio dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che le garanzie di cui all'art.103 non ostacolano l'azione penale ma ne disciplinano l'esercizio in contesti "a rischio" per la funzione difensiva.

  • Codice deontologico forense, art. 23, commi 5 e 6

    Richiama i doveri dell'avvocato di rifiutare incarichi finalizzati ad operazioni illecite e di non suggerire atti fraudolenti; la Corte ne trae elemento probatorio utile a valutare se l'attività professionale sia stata piegata a fini illeciti e quindi se sussistano interferenze con l'attività d'indagine.

Massime di principio

  • Le speciali garanzie di cui all'art. 103 c.p.p. (in particolare i commi 3 e 4) si applicano agli atti eseguiti nello studio di un avvocato ogniqualvolta l'ispezione possa incidere sulla funzione difensiva o sul segreto professionale, anche se il difensore è indagato o se l'attività difensiva si riferisce a procedimenti diversi da quello in cui si compiono le ricerche.
  • L'applicazione delle garanzie non equivale a immunità: se sussiste la necessità motivata e la specificità dell'oggetto della ricerca (documeti "oggetti specifici" o corpo di reato), il sequestro può essere autorizzato, ma deve rispettare le cautele procedurali previste dall'art. 103; la loro inosservanza può determinare l'annullamento del sequestro.
  • Quando il difensore è indagato per aver reso una collaborazione consapevole a condotte illecite (es. aver fornito assistenza funzionale alla commissione di reati), il giudice deve valutare caso per caso il rischio di interferenze tra attività difensiva e attività di indagine e bilanciare la tutela del segreto professionale con l'esigenza di acquisire prove pertinenti.
  • Per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria: prima di eseguire perquisizioni/sequestri presso uno studio legale è prudente ottenere l'autorizzazione del giudice (quando prevista) e osservare le prescrizioni di legge (es. notifica al Consiglio dell'Ordine ove richiesta), nonché circoscrivere la ricerca agli oggetti specificamente individuati per evitare violazioni procedurali.
  • In caso di dubbi sulla regolarità degli atti (esecuzione senza le garanzie di cui all'art. 103), la parte interessata può ottenere l'annullamento del sequestro attraverso gli strumenti cautelari previsti (es. istanza ex art. 324 c.p.p.), e il giudice del riesame/Cassazione valuterà l'incidenza delle violazioni sulle esigenze di tutela della difesa e sul diritto all'effettività dell'azione penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.