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Sentenza

Sentenza n. 424/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi uso caccia n. 492502-P, Prot. 0055843, datato 10.10.2025, emesso dalla Questura di Pordenone.

Giustizia amministrativa202500656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi ad uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto d'armi adottata dalla Questura di Pordenone, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, erronea valutazione e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la revoca presupponesse la dimostrazione di un'attuale e concreta inaffidabilità o di un rischio di abuso delle armi, da accertare sulla base di elementi obiettivi e circostanziati, e che la segnalazione iniziale relativa a dichiarazioni autolesive e minacciose riferite ai figli fosse stata successivamente smentita dagli accertamenti svolti nel procedimento riguardante la responsabilità genitoriale, conclusosi con un non luogo a procedere. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriore carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che la Questura non avesse verificato l'esito di tale procedimento, che avrebbe potuto confermare o smentire il presupposto della revoca.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo formulato dal Questore, fondato sulle informazioni secondo cui il titolare aveva manifestato più volte al figlio minore l'intenzione di suicidarsi, in un caso utilizzando le armi detenute, e di coinvolgere i figli. Secondo il Collegio, tali dichiarazioni, anche indipendentemente dalla reale intenzione di attuarle e dalla loro eventuale rilevanza penale, denotano uno stato di agitazione psicologica incompatibile con l'affidamento di armi in ambito familiare. Il giudizio di affidabilità ha natura prognostica e può fondarsi su condotte non costituenti reato, purché logicamente idonee a destare preoccupazione. Il successivo non luogo a procedere è stato ritenuto non decisivo, poiché riguardava la genitorialità e non la relazione tra il ricorrente e la detenzione di armi; analogamente, la mancata conferma delle dichiarazioni da parte dei figli non ha escluso la loro attendibilità originaria, potendo essere intervenuto un loro ridimensionamento. Il secondo motivo è stato quindi respinto, non risultando necessario che l'Amministrazione subordinasse la valutazione sull'affidabilità al diverso procedimento relativo alla responsabilità genitoriale. Le spese sono state compensate in ragione della delicatezza della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina dei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi; la decisione ne ammette l'applicazione sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità del titolare.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La disposizione è interpretata nel senso che il giudizio sull'affidabilità del titolare del porto d'armi può fondarsi su elementi obiettivi e condotte non necessariamente costituenti reato, quando siano idonei a evidenziare un rischio di abuso delle armi.

Massime di principio

  • La revoca di una licenza di porto d'armi può essere legittimamente fondata su un giudizio prognostico di inaffidabilità, volto a prevenire un pericolo e non a sanzionare una condotta penalmente rilevante.
  • Nel giudizio prognostico sull'affidabilità del detentore di armi possono assumere rilievo condotte non costituenti reato, purché obiettivamente idonee a destare preoccupazione circa l'equilibrio psicologico e il possibile abuso delle armi.
  • La manifestazione reiterata di intenzioni suicidarie, soprattutto quando associata all'uso delle armi detenute e al coinvolgimento di familiari minori, può costituire elemento sufficiente a escludere l'affidabilità necessaria per la detenzione e il porto d'armi.
  • L'esito di un distinto procedimento relativo alla responsabilità genitoriale o all'eventuale rilevanza penale dei fatti non vincola né rende necessariamente illegittima la valutazione amministrativa preventiva sull'affidabilità nella detenzione delle armi.
  • La mancata conferma successiva di dichiarazioni inizialmente rese circa un potenziale pericolo non impone di escluderne l'attendibilità originaria, quando l'Amministrazione disponga di elementi per ritenere che il successivo ridimensionamento possa essere stato influenzato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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