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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06803/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia tra una società preponente e una agente persona fisica. La parte agente ha agito per ottenere provvigioni, indennità di cessazione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità di mancato preavviso. Il primo giudice adito si era dichiarato incompetente ritenendo che l'agente svolgesse attività imprenditoriale, in ragione della titolarità di partita IVA, della disponibilità di uno showroom e della possibilità contrattuale di avvalersi di dipendenti o collaboratori, escludendo così la competenza del giudice del lavoro e individuando un foro convenzionale. Riassunta la causa, il giudice designato ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio, sostenendo invece che quegli elementi non bastavano a vincere la presunzione di parasubordinazione propria dell'agente persona fisica, e che pertanto la competenza spettava al giudice del lavoro del tribunale del luogo di domicilio dell'agente, con inefficacia della clausola derogatoria territoriale.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto ammissibile la richiesta, proposta alla prima udienza con ordinanza riservata. Nel merito, ha affermato che, trattandosi di agente persona fisica, la titolarità di partita IVA e la disponibilità di uno showroom non sono elementi sufficienti a provare un'organizzazione imprenditoriale autonoma; analogamente, la previsione contrattuale di poter avvalersi di collaboratori o dipendenti non vale senza prova dell'effettivo utilizzo di tale organizzazione. Non essendo stata vinta la presunzione di carattere prevalentemente personale e coordinato della prestazione, la controversia rientra nella competenza inderogabile del giudice del lavoro. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    regolamento di competenza d'ufficio

    il giudice adito dopo riassunzione può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza, purché la richiesta sia formulata nei limiti temporali consentiti dalla prima udienza di trattazione.

  • art. 38 c.p.c.

    nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990

    l'incompetenza per materia o per territorio nei casi previsti deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione; il regolamento d'ufficio deve seguire immediatamente al rilievo dell'incompetenza.

  • art. 28 c.p.c.

    nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.

    richiamato come limite alle regole sulla rilevabilità dell'incompetenza territoriale.

  • art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il rapporto di agenzia con prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, può integrare una collaborazione parasubordinata che radica la competenza del giudice del lavoro.

  • art. 413 c.p.c.

    la competenza territoriale del giudice del lavoro è determinata in base ai criteri propri del rito del lavoro e rende inefficace la clausola contrattuale derogatoria ove operi la competenza inderogabile.

  • art. 13 del contratto di agenzia

    la clausola di foro esclusivo pattuita tra le parti è stata ritenuta inefficace perché derogatoria di una competenza inderogabile del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia con agente persona fisica opera una presunzione di prestazione prevalentemente personale, continuativa e coordinata, idonea a fondare la competenza del giudice del lavoro, salvo prova contraria dell'effettiva organizzazione imprenditoriale autonoma dell'agente.
  • La sola titolarità di partita IVA, la disponibilità di locali adibiti a showroom e la mera previsione contrattuale di poter avvalersi di collaboratori non sono, da sole, sufficienti a dimostrare che l'agente operi come impresa autonoma.
  • Per escludere la competenza del giudice del lavoro in materia di agenzia occorre provare che l'agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far venir meno la personalità della prestazione nei confronti del preponente.
  • La clausola contrattuale che attribuisca la competenza a un foro diverso non può prevalere quando la controversia rientri nella competenza inderogabile del giudice del lavoro.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo se richiesto tempestivamente, ossia senza superare la prima udienza di trattazione, e deve seguire immediatamente il rilievo dell'incompetenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAgenzia
RamiProcesso civileContrattiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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