Sentenza n. 210/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa a un impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente VIA)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto solare agrivoltaico nel Comune di Oppido Lucano. Dopo la verifica di completezza e l’avvio della consultazione pubblica, il Ministero dell’Ambiente ha disposto una nuova consultazione in relazione a integrazioni documentali, conclusasi il 26 novembre 2024. Da tale data non risultavano ulteriori attività finalizzate alla definizione del procedimento. La società ha quindi diffidato le amministrazioni a provvedere e ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna alla conclusione del procedimento mediante adozione del provvedimento di VIA, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. Il progetto è stato qualificato come rientrante tra quelli soggetti alla disciplina acceleratoria prevista per i progetti PNRR, per quelli finanziati dal fondo complementare e per quelli attuativi del PNIEC. Il termine procedimentale applicabile risultava decorso, poiché il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 19 giugno 2025. I pareri soprassessori del Ministero della Cultura, adottati in attesa dello schema di provvedimento del Ministero dell’Ambiente, non erano idonei a definire il procedimento né a giustificare l’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l’illegittimità del silenzio, rilevando che i termini previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 152/2006 per i progetti soggetti alla disciplina speciale erano scaduti senza l’adozione del provvedimento finale. In particolare, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 19 giugno 2025, assumendo quale dies a quo la data dell’ultimo avviso al pubblico. La mancata espressione dei pareri nei termini non esonera il Ministero dell’Ambiente dall’obbligo di adottare una pronuncia espressa. Il Ministero dell’Ambiente è stato condannato a provvedere espressamente entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega e oneri a carico del Ministero. È stata inoltre accolta la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificato in euro 4.843,17, in applicazione dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006. Il Ministero dell’Ambiente è stato condannato anche alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), (…) quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (…)
La disposizione individua la categoria progettuale cui si applica la scansione temporale speciale e accelerata della procedura di VIA.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa per la presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale.
art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. 152/2006
Disciplina i termini per le osservazioni del pubblico, i pareri, le controdeduzioni del proponente e l’eventuale integrazione o modifica della documentazione progettuale.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Prevede il termine di 130 giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione tecnica e il successivo termine di 30 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro 20 giorni.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33
Il mancato rispetto dei termini di conclusione della procedura comporta il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare
La disciplina sull’ordine di trattazione delle pratiche non può pregiudicare il rispetto dei termini procedimentali stabiliti per i progetti PNRR e per quelli finanziati dal fondo complementare.
art. 31 c.p.a.
Consente l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela contro il silenzio e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Impone la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti in caso di accertata inerzia dell’amministrazione, dopo il passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Per i progetti di VIA rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, i termini procedimentali previsti dagli artt. 24 e 25 del medesimo decreto devono essere rispettati e la loro scadenza senza provvedimento finale rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione.
- La disciplina sull’ordine di trattazione delle pratiche prevista dall’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. 152/2006 non può essere invocata per pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale relativi a progetti PNRR o finanziati dal fondo complementare.
- La mancata espressione, entro i termini, dei pareri o del concerto previsti nel procedimento di VIA non elimina l’obbligo dell’amministrazione procedente di adottare una pronuncia espressa e non legittima la protrazione indefinita del procedimento.
- Pareri di natura soprassessoria, adottati in attesa di ulteriori atti endoprocedimentali, non definiscono il procedimento di VIA e non escludono l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale.
- L’accertamento giudiziale dell’illegittimità del silenzio può essere accompagnato dall’ordine di provvedere entro un termine fissato dal giudice e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
- Il mancato rispetto dei termini di conclusione della procedura di VIA comporta, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
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