Cassazione Civile, Ordinanza n. 31798/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla l. n. 3/2012. Un debitore aveva presentato una proposta di accordo; l’Agenzia delle entrate aveva tempestivamente espresso dissenso sulla proposta originaria prima dell’udienza fissata per l’omologa. Successivamente il giudice aveva concesso al debitore un termine per depositare una proposta integrativa, poi comunicata nuovamente ai creditori, e all’esito della nuova udienza aveva omologato l’accordo valorizzando il mancato dissenso espresso sull’ultima versione. L’Agenzia delle entrate ha quindi impugnato il decreto di omologa con quattro motivi, sostenendo in sintesi che: non era ammissibile una modifica integrativa della proposta dopo che i creditori avevano già espresso il voto, specie negativo; la sequenza procedimentale degli artt. 9, 10 e 11 l. n. 3/2012 impediva di neutralizzare il dissenso già manifestato sulla proposta originaria; l’omologa aveva erroneamente considerato come decisivo il silenzio sulla proposta integrata, anziché il precedente dissenso tempestivamente espresso. Il Tribunale aveva respinto il reclamo, ritenendo che la proposta rilevante fosse quella integrata e che la nuova comunicazione ai creditori avesse riattivato il procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, una volta che il giudice abbia disposto la comunicazione della proposta ai creditori e questi abbiano espresso il loro voto, non è consentito al debitore integrare la proposta in modo da riaprire la fase di consenso/dissenso e neutralizzare il dissenso già manifestato sulla proposta originaria.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 l. n. 3/2012
La Corte li legge in modo sistematico nel senso che la proposta può essere integrata prima della comunicazione ai creditori, ma non dopo che essi abbiano già espresso il loro voto o il loro dissenso sulla proposta comunicata.
art. 9, comma 3-ter, l. n. 3/2012
"il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti"
La facoltà di integrazione della proposta è temporalmente collocata prima della fase di comunicazione ai creditori e non può essere esercitata dopo l’espressione del voto.
art. 10, comma 1, l. n. 3/2012
"il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, ai creditori …"
La fissazione dell’udienza e la comunicazione ai creditori segnano l’avvio della fase decisiva di manifestazione del consenso o dissenso sulla proposta così come comunicata.
art. 11, comma 1, l. n. 3/2012
"fanno pervenire ... dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"
Il silenzio del creditore vale come consenso tacito solo rispetto alla proposta nei termini in cui è stata comunicata; il dissenso o il consenso vanno espressi entro il termine sulla proposta già portata a conoscenza dei creditori.
Massime di principio
- Nel procedimento di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la facoltà del debitore di integrare la proposta è consentita solo nella fase precedente alla comunicazione ai creditori e alla raccolta delle loro dichiarazioni di voto.
- Una volta che i creditori abbiano ricevuto la proposta e abbiano espresso consenso o dissenso, il giudice non può riaprire la fase negoziale ammettendo una modifica tardiva idonea a vanificare il voto già formato.
- Il consenso o il dissenso dei creditori deve essere valutato con riferimento alla proposta effettivamente comunicata nel procedimento e non può essere sostituito da un nuovo meccanismo di votazione su una proposta tardivamente modificata, salvo una nuova sequenza procedimentale consentita dalla legge prima dell’espressione del voto.
- L’eventuale silenzio del creditore produce consenso tacito solo entro il perimetro della proposta comunicata e nei termini di legge; non può essere utilizzato per superare un dissenso già tempestivamente manifestato sulla versione originaria della proposta.
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