Cassazione Civile, Ordinanza n. 35602/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (atleta)
La controversia
Nel corso di una prova di esame di arti marziali per il conseguimento della cintura nera, svolta in palestra, un praticante era stato chiamato insieme ad altri a fare da antagonista in un combattimento simulato. Durante la prova, l'altro sportivo lo colpiva al naso, provocandogli una deviazione del setto nasale. Il danneggiato agiva per il risarcimento dei danni; il convenuto chiamava in garanzia la propria assicuratrice. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello, sul presupposto che chi partecipa ad attività sportiva accetta il rischio dei danni inerenti alla pratica. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione dell'art. 2043 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendosi che la regola sull'accettazione del rischio varrebbe per le gare agonistiche o per lo sport in senso stretto, non per un esame di graduazione, in cui l'infortunato era stato richiesto di fungere da 'sagoma umana' in un combattimento simulato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'esame sportivo, distinto dall'attività agonistica, escluderebbe l'applicazione dei criteri elaborati in materia di danni subiti nella pratica sportiva. Ha affermato che la disciplina della responsabilità non cambia in base alla finalità contingente dell'attività sportiva (gara, allenamento o esame), perché ciò che conta è la norma cautelare violata e il tipo di colpa. La regola dell'accettazione del rischio opera solo per il rischio normalmente inerente allo sport praticato, non per condotte dolose o gravemente colpose, ma nel caso concreto la censura era costruita su una distinzione non decisiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
È richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere la responsabilità aquiliana; la Corte non ne esclude in astratto l'applicabilità, ma afferma che, nel contesto sportivo, la responsabilità dipende dalla violazione delle regole cautelari e dalla colpa, mentre il rischio normale della pratica è accettato dall'atleta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'attività sportiva, ai fini della responsabilità civile, non rileva la sola qualificazione dell'occasione in cui l'attività si svolge (gara, allenamento o esame), perché la valutazione va compiuta alla luce della regola cautelare violata e dello scopo della norma.
- L'accettazione del rischio da parte dell'atleta riguarda solo il rischio normalmente inerente alla specifica pratica sportiva e non si estende a qualunque condotta dell'avversario, in particolare a fatti dolosi o gravemente colposi.
- Se il danno si verifica nel rispetto delle regole del gioco, può difettare la colpa del danneggiante quando la regola violata non sia posta a tutela dell'incolumità dell'avversario; se invece la regola è cautelare, la sua violazione integra colpa rilevante.
- Nel valutare la responsabilità per danni in ambito sportivo, può assumere rilievo anche la qualità dell'agente come atleta professionista o dilettante, poiché cambia il livello di attenzione tecnicamente esigibile.
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