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Sentenza

Sentenza n. 1222/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale n. 54/2023 che ha imposto al Consorzio la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nel canale di bonifica Giancola, il ripristino dei luoghi e la presentazione della documentazione attestante il corretto conferimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio Speciale per la Bonifica dell’Arneo ha impugnato l’ordinanza sindacale sostenendo, anzitutto, di non essere titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, ma soltanto detentore dei beni demaniali ai fini del servizio di bonifica; ha quindi contestato la sussistenza del presupposto soggettivo per imporre l’obbligo di rimozione ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Ha inoltre negato qualsiasi responsabilità per l’abbandono, attribuito a terzi ignoti, deducendo l’assenza di dolo o colpa e di prova di una condotta omissiva, e sostenendo di aver segnalato gli illeciti e vigilato sulle aree di competenza. Ha denunciato violazione delle norme in materia di bonifica e di rifiuti, difetto dei presupposti, irrazionalità, contraddittorietà, illogicità, straripamento di potere e carenza di motivazione. Dopo la soppressione del Consorzio originario e il subentro nelle sue funzioni, il Consorzio Unico di Bonifica Centro Sud Puglia ha riassunto il giudizio. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica all’Agenzia del Demanio.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, relativi all’impugnazione originaria e alla riassunzione, e ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica all’Agenzia del Demanio, non ravvisando in capo a tale ente la posizione di controinteressato richiesta dall’art. 41, comma 2, c.p.a. Nel merito ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto che il Consorzio, quale gestore istituzionale del demanio idrico e titolare per legge delle funzioni di manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere di bonifica, non sia un mero detentore o un soggetto estraneo alla custodia dell’area: la relazione con i beni demaniali affidati in uso per legge comporta una posizione qualificata di garanzia e i corrispondenti obblighi di sorveglianza e intervento. Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 anche al soggetto che abbia con l’area un rapporto di fatto o concessorio idoneo a conferirgli una funzione di protezione e custodia, quando l’abbandono sia imputabile a dolo o colpa. La responsabilità contestata al Consorzio non è stata riferita allo sversamento materiale, attribuito a terzi ignoti, ma all’omessa vigilanza, manutenzione e adozione di cautele preventive, nonché al mancato tempestivo intervento. La colpa è stata ritenuta adeguatamente accertata e motivata sulla base della quantità, eterogeneità e stratificazione dei rifiuti e delle precedenti segnalazioni, elementi indicativi di una situazione di degrado non isolata né imprevedibile. Il TAR ha giudicato completa l’istruttoria, fondata sulla segnalazione dei Carabinieri Forestali, sulla documentazione fotografica e sugli accertamenti comunali, e sufficiente la motivazione dell’ordinanza. Ha inoltre escluso che la vastità del comprensorio o l’insufficienza di risorse organizzative e finanziarie esonerino il Consorzio dagli obblighi gravanti sui beni affidati. Ricorsi respinti; spese compensate per la complessità delle questioni e i contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    chi viola il divieto di abbandono i deposito incontrollato di rifiuti “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”

    La disposizione può riguardare anche chi, pur senza essere proprietario o titolare di un diritto reale, abbia sull’area una relazione che gli consenta e gli imponga una funzione di protezione e custodia; l’obbligo solidale richiede l’imputabilità dell’abbandono a titolo di dolo o colpa. Per il Consorzio, la colpa può consistere nell’omissione degli obblighi di manutenzione, sorveglianza e prevenzione connessi alla gestione istituzionale del demanio idrico.

  • art. 54 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    “possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”

    Le funzioni legali di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica fondano il rapporto qualificato del Consorzio con i beni demaniali affidati e i connessi doveri di cura e vigilanza.

  • art. 1 l.r. Puglia 13 marzo 2012, n. 4

    “l’attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente”

    Le finalità regionali della bonifica comprendono manutenzione territoriale, tutela delle risorse idriche e salvaguardia ambientale; esse concorrono a qualificare gli obblighi istituzionali del Consorzio sul demanio idrico.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Ne consegue che la motivazione dell’atto gravato non si appalesa carente o laconica, esplicitando in modo adeguato i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono la decisione, garantendone la conformità alle prescrizioni dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento espone adeguatamente i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto l’ordinanza ha indicato gli elementi istruttori e le omissioni colpose imputate al Consorzio.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione, proposta dalla difesa comunale, di inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’Agenzia del Demanio, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. per ritenere integrata la posizione di controinteressato del predetto Ente.

    La notifica del ricorso all’Agenzia del Demanio non era necessaria, poiché nel caso concreto tale ente non rivestiva la posizione di controinteressato rilevante ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Il soggetto al quale la legge affida la gestione e la manutenzione di un bene del demanio idrico non è un mero detentore estraneo agli obblighi di custodia: la funzione istituzionale gli attribuisce una posizione qualificata di garanzia, comprensiva di sorveglianza, manutenzione e intervento per prevenire l’abbandono di rifiuti.
  • Ai fini dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, l’obbligo solidale di rimozione può gravare anche su chi abbia sull’area una disponibilità o relazione di fatto o concessoria che gli consenta di esercitare una funzione di protezione e custodia, purché l’abbandono sia imputabile a dolo o colpa.
  • La colpa del gestore istituzionale di un’area può essere desunta dall’omessa adozione delle cautele esigibili in relazione ai suoi compiti di manutenzione e vigilanza. La quantità, l’eterogeneità e la stratificazione dei rifiuti, insieme a precedenti segnalazioni, possono dimostrare che l’abbandono era reiterato e prevedibile e che vi è stata un’omissione colposa, senza che occorra attribuire al gestore lo sversamento materiale.
  • L’istruttoria e la motivazione dell’ordinanza di rimozione sono adeguate quando l’amministrazione accerta in concreto la situazione dell’area e dà conto, sulla base di elementi specifici, della relazione del destinatario con il bene e delle omissioni colpose che gli vengono imputate; non è sufficiente una generica affermazione di culpa in vigilando.
  • L’estensione del comprensorio e l’eventuale insufficienza delle risorse organizzative o finanziarie del soggetto cui sono affidati beni demaniali non costituiscono, di per sé, causa di esonero dagli obblighi legali di manutenzione, custodia e vigilanza gravanti sui singoli beni.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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