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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17811/2021 del 22/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Azione di rivendicazione della proprietà di porzione di terreno (in particolare la particella 39 del foglio 91) e del fabbricato ivi insistente: la ricorrente deduceva che, per effetto del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. del 5 ottobre 1993 (trascritto anteriormente al decreto del 3 dicembre 1993 a favore della Gigli), la sua dante causa era proprietaria dell'intera particella 39 e dunque anche del fabbricato e della corte; la convenuta Gigli sosteneva invece di aver acquistato porzioni della stessa particella con diverso titolo e chiedeva riconoscimento della propria proprietà. La controversia verteva su incongruenze catastali, sulla consistenza e sui confini dei lotti formati nella procedura esecutiva e sulla correttezza della ricostruzione operata dai giudici di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Stefoni Catia, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 732/2015 e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano illegittimamente modificato il contenuto sostanziale del decreto di trasferimento emesso in favore della dante causa, invece di riconoscere che eventuali difformità tra il titolo di trasferimento e la realtà dovevano essere impugnate con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; ha inoltre indicato principi di diritto da seguire sul tema (tra cui che il decreto ex art. 586 c.p.c. può essere impugnato con opposizione e che gli accessori/pertinenze si trasferiscono ai sensi dell'art. 2912 c.c.). Il ricorso è stato quindi accolto e la causa rinviata, con condanna della Corte di appello di Bologna alle spese di cassazione

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento adottato dal giudice dell'esecuzione costituisce il titolo definitivo di acquisto nell'espropriazione immobiliare; la Corte sottolinea che, anche se il decreto riguarda un bene diverso o con diversa estensione dal pignorato, non è inesistente ma affetto da invalidità rimediabile con opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio processuale specifico per impugnare i decreti di trasferimento (atti interni alla procedura esecutiva). La Cassazione afferma che eventuali difformità del decreto rispetto al bene pignorato devono essere fatte valere con l'opposizione ex art. 617 e non con interpretazioni in sede di giudizio ordinario di rivendicazione

  • art. 2912 c.c.

    Gli accessori, le pertinenze e le accessioni si intendono compresi nella cosa principale trasferita: il terreno trasferito all'esito dell'espropriazione comprende quindi, salvo diversa indicazione, gli accessori/pertinenze (quali il fabbricato che costituisca parte integrante)

  • art. 2644 c.c.

    Richiamata nella motivazione con riferimento alla priorità delle trascrizioni: la trascrizione anteriore di un decreto di trasferimento produce effetti nei confronti dei successivi atti trascritti riguardanti lo stesso bene

  • art. 2643 c.p.c. (n.6)

    Richiamata in relazione agli obblighi di trascrizione dei provvedimenti esecutivi: la tempestiva trascrizione del decreto di trasferimento ha rilievo nella determinazione della priorità dei diritti

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    I principi di correttezza e buona fede (richiamati nella difesa) non sono idonei a sovvertire la portata vincolante del decreto di trasferimento emesso in esecuzione forzata; tali principi si applicano alla dinamica contrattuale e non possono sostituire i rimedi processuali tipici dell'esecuzione

  • art. 576 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ordinanza di vendita: la disciplina delle fasi preliminari dell'esecuzione non può sostituire la portata definitiva del decreto di trasferimento quale titolo da considerare prevalentemente

  • art. 817 e 934 c.c.

    Richiamati nella prospettazione sulla proprietà e sulle costruzioni accessorie: la Cassazione conferma che la qualifica di accessorio/pertinenza segue le norme civilistiche ordinarie ma la loro estensione/neces sità di accertamento deve tener conto del decreto di trasferimento e delle impugnazioni esecutive

Massime di principio

  • In una controversia su beni provenienti da vendita forzata, il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. costituisce il titolo prevalente per identificare i beni trasferiti; eventuali difformità devono essere impugnate con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Il giudice del giudizio di merito (azione ordinaria di rivendicazione) non può sostituirsi all'iter dell'esecuzione rettificando sostanzialmente il contenuto del decreto di trasferimento se il rimedio ex art. 617 c.p.c. non è stato esperito
  • Le pertinenze, gli accessori e le accessioni si intendono trasferiti insieme alla cosa principale ai sensi dell'art. 2912 c.c., salvo clausola contraria o desumibile diverso contenuto del decreto di trasferimento
  • La priorità delle trascrizioni (art. 2644 c.c. e norme sulla trascrizione dei provvedimenti esecutivi) è rilevante: chi trascrive prima consolida la posizione nei confronti dei successivi aventi causa per lo stesso cespite
  • Chi partecipa a una procedura esecutiva e ritiene che il decreto di trasferimento riguardi un bene diverso o in diversa estensione deve attivarsi nell'ambito della stessa procedura con i rimedi oppositivi previsti, non può attendere e ottenere la correzione in sede di giudizio ordinario
  • Le indicazioni contenute negli atti preparatori della vendita (perizia, ordinanza di vendita, avviso) possono essere utili, ma non prevalgono sul contenuto finale del decreto di trasferimento; è su quest'ultimo che le parti devono fare affidamento

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