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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3741/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si è impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentata estorsione aggravata e per cessione illecita di marijuana. Il Procuratore Generale e l'imputato hanno dedotto la prescrizione del reato di cessione illecita di marijuana (commesso il 10/02/2013), già maturata alla data della decisione di appello; l'imputato ha altresì dedotto la prescrizione del reato di tentata estorsione aggravata. Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990 perché estinto per prescrizione e l'inammissibilità nel resto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi limitatamente alla prescrizione del reato di cessione illecita di marijuana, dichiarando che tale reato (commesso il 10/02/2013, con 41 giorni di sospensione) si è prescritto il 20/09/2020, cioè prima della decisione impugnata del 06/04/2021. La sentenza di appello è stata annullata senza rinvio per il capo relativo all'art. 73 DPR n. 309/1990 (capo B) perché estinto per prescrizione; è stata eliminata la relativa maggiorazione di pena (gg. 20 di reclusione) e rideterminata la pena finale in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 200 di multa. La doglianza dell'imputato sulla prescrizione della tentata estorsione è stata ritenuta manifestamente infondata e il resto del ricorso di Lalan è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti

    Il reato commesso il 10/02/2013 è risultato prescritto il 20/09/2020, tenuto conto della sospensione di 41 giorni; la pronuncia ha annullato la condanna per questo capo perché estinto per prescrizione

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    norma procedurale sulla determinazione della pena dopo annullamento parziale

    Consente la rideterminazione della pena eliminando la maggiorazione riferita al reato annullato; nel caso di specie è stato eliminato solo l'aumento della pena detentiva (gg. 20) ma non la sanzione pecuniaria, già quantificata a favore dell'imputato e non impugnata dalla pubblica accusa

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    forme procedurali speciali indicate in epigrafe

    La trattazione del ricorso è avvenuta nelle forme indicate dalla citata disposizione (formalità procedurali rilevanti per il corso del procedimento)

  • Sezioni Unite, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (dep. 2017), Rv. 268965, Aiello ed altro

    giurisprudenza della Corte di cassazione

    Quando è proposto un ricorso cumulativo per più capi autonomi e per alcuni di essi la prescrizione sopravviene dopo la sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso per alcuni capi (con conseguente estinzione per prescrizione) non comporta automaticamente l'estinzione per prescrizione degli altri reati per i quali il ricorso risulti invece inammissibile; la prescrizione opera solo per i capi per i quali l'impugnazione sia ammissibile

Massime di principio

  • Calcolare con precisione i termini di prescrizione tenendo conto di eventuali sospensioni procedurali: la prescrizione deve essere verificata rispetto alla data di definizione del giudizio di appello
  • Se più soggetti o la stessa parte propongono ricorsi disgiunti sui vari capi, l'estinzione per prescrizione può operare solo per i capi per i quali il ricorso in Cassazione sia ammissibile; la prescrizione non si estende ai capi per i quali l'impugnazione è inammissibile
  • Se in udienza le parti concordemente chiedono la declaratoria di estinzione per prescrizione e il giudice rimane silente, ciò può determinare la rilevanza della questione in sede di legittimità e portare all'annullamento limitato
  • In caso di annullamento per prescrizione di un capo che aveva determinato una maggiorazione per continuazione, va eliminata la relativa maggiorazione e rideterminata la pena complessiva conformemente all'art. 620 cod. proc. pen.; tuttavia, sanzioni già quantificate in favore dell'imputato e non impugnate dalla pubblica accusa non possono essere ulteriormente ridotte
  • Quando si impugna in più capi, valutare separatamente l'ammissibilità e la fondatezza di ciascun motivo: una decisione favorevole su un capo non comporta automaticamente esito favorevole sugli altri

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