Sentenza n. 439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2583/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso contro il rigetto della domanda di prestazione integrativa della CIGS
Esito
Favorevole al resistente (impresa destinataria della prestazione)
Prevale il privato
La controversia
Una società operante nel trasporto aereo di merci aveva impugnato la delibera del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, che aveva respinto la domanda di prestazione integrativa della CIGS ritenendola tardiva. L’INPS aveva individuato il dies a quo del termine decadenziale di 60 giorni nella data di adozione del decreto ministeriale di concessione della CIGS, emanato il 25 novembre 2022, mentre la domanda era stata presentata il 25 gennaio 2023. Il TAR aveva ritenuto che il termine non potesse decorrere prima della conoscibilità del decreto da parte dell’impresa, rilevando che la pubblicazione sul sito ministeriale era avvenuta non prima del 30 novembre 2022, e aveva accolto il ricorso. L’INPS ha appellato la sentenza sostenendo che l’art. 7, comma 8, del decreto interministeriale n. 95269/2016 facesse decorrere il termine dall’adozione del decreto e che l’impresa, utilizzando il portale CIGS ONLINE, avesse l’onere di monitorare autonomamente lo stato della pratica e i decreti adottati. La società appellata ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado, deducendo, tra l’altro, l’errore di fatto sulla data di presentazione della domanda, il malfunzionamento del sistema informatico e l’obbligo dell’amministrazione di consentire la regolarizzazione di un errore materiale nella compilazione dell’istanza. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità di nuovi argomenti e documenti prodotti in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione dell’INPS di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello e dell’adesione della società appellata. In applicazione della volontà concorde delle parti, ha dichiarato l’appello improcedibile, senza esaminare i motivi d’appello, le questioni relative alla decorrenza del termine decadenziale e i motivi riproposti dalla società. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. a), decreto ministeriale n. 95269/2016
La disposizione individua la prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS richiesta dalla società; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 7, comma 8, decreto interministeriale n. 95269/2016
La norma è indicata dalle parti quale fonte del termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda; il Consiglio di Stato non decide la questione interpretativa relativa al dies a quo.
art. 32 legge n. 69/2009
La disposizione è richiamata dalla società nel motivo relativo alla pubblicazione telematica del decreto; la questione non viene esaminata per l’improcedibilità dell’appello.
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990
La società lo invoca a sostegno dell’obbligo di consentire la regolarizzazione dell’errore materiale nella domanda; il motivo è riproposto ma non esaminato.
Massime di principio
- Quando l’appellante dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e la parte appellata aderisce, il giudice amministrativo dichiara l’appello improcedibile, senza esaminare le questioni di merito devolute in giudizio.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non consente di ricavare dalla decisione un principio sulla decorrenza del termine decadenziale o sulla legittimità dell’atto amministrativo controverso.
- In caso di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta dall’appellante e condivisa dalla parte appellata.
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