Cassazione Penale, Sentenza n. 48861/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., con riferimento all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduce che l'udienza del 10/01/2023 si è svolta senza che fosse notificato a lui l'avviso e senza che fosse notificato al suo difensore di fiducia avv. Francesco Minardi, mentre era presente il Pubblico Ministero e il difensore d'ufficio nominato per la fase di revoca.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha escluso il vizio relativo alla mancata notifica al difensore di fiducia Minardi, statuendo che il mandato conferito nella fase di concessione della misura alternativa non si estende automaticamente alla fase eventuale e distinta di revoca, per la quale occorre nuova nomina o scatta la nomina del difensore d'ufficio. Ha invece accolto la censura relativa alla mancata notifica dell'avviso all'interessato Giarrizzo, configurante nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge n. 354 del 26 luglio 1975
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e la revoca della misura da parte del tribunale di sorveglianza; fornisce la cornice per la procedura di revoca adottata nel caso.
codice di procedura penale
Regola le formalità relative alla fissazione delle udienze nei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza e le notificazioni; la mancata osservanza delle norme di notifica può essere motivo di impugnazione.
codice di procedura penale
art. 178, comma primo, lett. c) e art. 179, comma primo
Stabiliscono i casi di nullità assoluta degli atti processuali. La Corte ha ritenuto che la mancata notifica all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza determina nullità assoluta del provvedimento conclusivo e quindi annullamento.
Massime di principio
- In ipotesi di revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova al servizio sociale) l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato personalmente all'interessato; la sua omissione comporta nullità assoluta e annullamento del provvedimento finale.
- Il mandato conferito al difensore nella fase di concessione della misura non si estende automaticamente alla fase eventuale di revoca: se il difensore di fiducia non viene espressamente riconfermato, il tribunale può nominare un difensore d'ufficio e la mancata notifica al precedente difensore di fiducia non inficia il procedimento.
- La regolarità della notifica al difensore d'ufficio e al pubblico ministero non supplisce all'obbligo di notificare l'avviso all'interessato quando la legge richiede tale notifica; la tutela della partecipazione personale dell'interessato è cruciale nelle procedure camerali di revoca.
- In presenza di omessa notifica all'interessato la conseguenza pratica è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio; pertanto chi assume di volersi difendere nella fase di revoca deve curare la tempestiva nomina o conferma del proprio difensore e verificare l'avvenuta notifica degli atti.
- Per ridurre il rischio di nullità, gli uffici giudiziari devono assicurare la corretta e documentata esecuzione delle notifiche previste dalla normativa processuale, soprattutto nelle fasi decisive come la revoca di misure alternative.
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