Cassazione Civile, Ordinanza n. 32433/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un fondo confinante con una strada interpoderale ritenuta in parte comune. In appello era stata accolta solo in parte la domanda del proprietario confinante, con ordine di arretramento di un locale tecnico annesso a una piscina per il rispetto della distanza di dieci metri dal confine e con esclusione, invece, della fondatezza della pretesa relativa all’occupazione della strada. Il ricorrente principale sosteneva che la Corte d’appello avesse travisato la domanda di primo grado e il motivo di appello, poiché la richiesta di "ripristinare la stradina eliminando il manufatto-piscina" avrebbe dovuto essere intesa anche come domanda di rimozione di un cancello posto all’inizio dello stradello, che ne impediva l’accesso. Deduceva la violazione degli artt. 100, 112, 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., anche con riferimento alla compensazione parziale delle spese. I resistenti, oltre a difendere la sentenza, proponevano ricorso incidentale tardivo denunciando l’erronea interpretazione della domanda attorea e l’omessa pronuncia sulla riconvenzionale di usucapione dello stradello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura non riguardasse un omesso esame della domanda in senso processuale, ma l’interpretazione del contenuto della domanda e del motivo di appello, accertamento riservato al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico il dato testuale o extratestuale da cui risultasse l’esistenza del cancello, né quando e come tale fatto fosse stato discusso o istruito; la doglianza, nella sostanza, tendeva a far valere un errore di fatto eventualmente deducibile solo con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. La censura sulle spese è stata ritenuta non sindacabile in cassazione. Il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente, con ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito applicabile ratione temporis
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
indicato come norma di raccordo temporale per il rito applicabile
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
la mancanza di specificità e di adeguata indicazione degli atti e dei fatti posti a base della censura comporta inammissibilità del motivo
art. 112 c.p.c.
la censura è stata esclusa perché non vi era omessa pronuncia, ma contestazione dell'interpretazione della domanda
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'eventuale svista percettiva del giudice su atti o fatti processuali è deducibile, se del caso, con revocazione per errore di fatto
art. 327 c.p.c.
richiamato per il termine semestrale di impugnazione rilevante ai fini della tardività del ricorso incidentale
art. 334, comma 2, c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
art. 100 c.p.c.
richiamato nel ricorso, ma non accolto come decisivo
art. 91 c.p.c.
richiamato nel ricorso in tema di spese
art. 92 c.p.c.
richiamato nel ricorso in tema di compensazione delle spese
art. 1362 c.c. e ss.
richiamati come canone interpretativo, ma la Corte ha ricondotto la censura alla valutazione di merito sulla domanda
artt. 948 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla qualificazione della domanda
artt. 1158 e ss. c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per la domanda riconvenzionale di usucapione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che riguardi non l'omessa pronuncia sulla domanda, ma l'interpretazione del contenuto sostanziale della domanda o dell'atto di appello, investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile come violazione dell'art. 112 c.p.c.
- L'omessa considerazione di un fatto o di un documento che si assuma decisivo, quando si traduca in una svista percettiva del giudice sulla reale esistenza del fatto dedotto, non integra normalmente un vizio denunciabile in cassazione, ma può costituire errore di fatto deducibile con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
- Per rispettare l'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo specifico il contenuto della censura, nonché il dato testuale o extratestuale e la sede processuale da cui il fatto decisivo risulti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La doglianza relativa alla regolazione delle spese di lite non è sindacabile in cassazione se si limita a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice di appello sulla soccombenza reciproca o sulla parziale fondatezza delle domande.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, secondo il meccanismo dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
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