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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39002/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato (riqualificando il fatto in tentativo) per furto pluriaggravato contestando in particolare l'utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato, Luca Gernone. I motivi articolati denunciavano: 1) violazione e vizio di motivazione sull'applicabilità dell'art. 195 c.p.p. e sulla presunta estorsione delle dichiarazioni (resesi per timore del licenziamento) mai acquisite con le formalità di legge; 2) assenza di riscontro nel verbale delle riunioni aziendali rispetto alle pregresse dichiarazioni di Gernone; 3) carenza di indizi gravi, precisi e concordanti contro Veccariello e irrilevanza di elementi posti a fondamento (auto non di proprietà del ricorrente, generico richiamo agli "addetti alle pulizie", comportamento post factum di accompagnamento del collega a riferire l'accaduto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sulla non utilizzabilità delle dichiarazioni di Gernone, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 195 c.p.p. (divieto di utilizzazione di testimonianze indirette) non si applica quando la fonte sia un imputato nel medesimo procedimento; ha inoltre confermato la possibilità di utilizzare confessioni stragiudiziali rese a responsabili aziendali (richiamando orientamenti su art. 63). I giudici di merito hanno motivato in modo coerente la valutazione delle prove (dichiarazioni di Mellone, Arena e Ranieri, modalità del furto, parcheggio delle auto, comportamento volto ad indurre il teste a modificare la versione), valutazione che la Cassazione ha ritenuto inammissibile sindacare in sede di legittimità essendo questione di merito. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; Veccariello è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00. Si segnala che la Corte d'appello, nel grado di merito, aveva già riqualificato il fatto in tentativo e rideterminato le pene in senso più favorevole, ma la decisione di Cassazione riguarda l'inammissibilità del ricorso di Veccariello.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina sulla testimonianza indiretta quando la fonte è un imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso; pertanto le censure basate su tale norma sono manifestamente infondate.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità sia questione di merito correttamente svolta dai giudici di merito.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    La giurisprudenza citata ritiene utilizzabili le confessioni rese a soggetti privati (o responsabili aziendali): le doglianze fondate su questa disposizione sono state ritenute infondate.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamata nella ricostruzione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto inconferente la doglianza del ricorrente rispetto ai soggetti ai quali le dichiarazioni furono rese.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    La censura basata su questa norma (sull'acquisizione formale) è stata ritenuta inconferente rispetto alle circostanze e ai soggetti coinvolti nella raccolta delle dichiarazioni.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami ai limiti di impugnazione: il ricorso è stato articolato nei limiti previsti; tuttavia le questioni sollevate attengono alla mera rivalutazione di merito, non sindacabile in Cassazione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma processuale richiamata in relazione alla requisitoria scritta e alla mancata richiesta di discussione orale; il P.G. ha presentato requisitoria scritta per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da un coimputato possono essere utilizzate anche se rese extragiudizialmente; la disciplina che limita l'utilizzabilità di testimonianze indirette (art. 195 c.p.p.) non si applica quando la fonte è un imputato nel medesimo procedimento.
  • La Cassazione non rivede la valutazione del merito probatorio: contestazioni che richiedano una "rilettura" delle prove sono inammissibili se mirano solo a una diversa valutazione degli elementi di fatto.
  • La ritrattazione di una dichiarazione precedente non cancella automaticamente la prova della sua esistenza; la coesistenza di dichiarazioni di terzi che riferiscono le confessioni/accuse può legittimare l'uso di quelle dichiarazioni in giudizio.
  • Le confessioni stragiudiziali rese a responsabili aziendali o a soggetti privati possono essere valutate come mezzi di prova, salvo specifica dimostrazione di estorsione o violenza che renda la dichiarazione inesigibile.
  • Per impugnare efficacemente l'utilizzabilità di una dichiarazione occorre dedurre e provare vizi formali o fattuali concreti (es. coercizione dimostrata) e non limitarsi a deduzioni generiche; altrimenti la doglianza sarà respinta come inammissibile.
  • Chi impugna in Cassazione deve evitare motivi che mirano solo a riformulare la prospettazione probatoria già valutata dal giudice di merito; deve invece individuare vizi di diritto o di motivazione costituiti e specifici.
  • La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare condanna alle spese e, in assenza di giustificazioni, anche il versamento alla Cassa delle ammende.

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