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Sentenza

Sentenza n. 2933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro la richiesta regionale di pagamento dei canoni demaniali marittimi per gli anni 2021 e 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato la sentenza di primo grado e la richiesta regionale di pagamento dei canoni, pari a euro 120.361,87 per il 2021 ed euro 129.930,64 per il 2022, relativi a una concessione demaniale marittima per area e specchio acqueo destinati alla realizzazione e gestione di un approdo. Ha dedotto: A) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 251 e 252, della l. n. 296/2006 e dell’art. 49 cod. nav., sostenendo che le opere di difficile rimozione realizzate dal concessionario nel corso di una concessione originariamente avviata nel 1988 non dovessero essere computate nel canone; B) violazione dell’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020, che, secondo l’appellante, avrebbe imposto il ricalcolo delle somme versate in eccedenza dal 2007 al 2020 e la loro compensazione con i canoni futuri; C) illegittimità dell’aumento del 25,15% rispetto alle misure unitarie stabilite dal decreto direttoriale del 30 dicembre 2022. La società ha inoltre sostenuto, in subordine, che il canone potesse riguardare soltanto l’utilizzo del suolo e non i manufatti, rimasti di proprietà superficiaria privata. L’Agenzia del Demanio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ma l’eccezione è stata riproposta tardivamente in appello.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Sardegna è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’eccezione dell’Agenzia del Demanio relativa al difetto di legittimazione passiva, perché, pur essendo stata proposta in primo grado e non esaminata dal TAR, è stata riproposta soltanto con memoria depositata oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a., decorrente dalla notifica dell’appello. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il calcolo regionale del canone anche sulle aree occupate da opere di difficile rimozione. È stata valorizzata la concessione del 9 marzo 2011, successiva alla l. n. 296/2006, che comprendeva espressamente lo specchio acqueo libero, le aree con opere di facile rimozione e le aree con opere di difficile rimozione, e che richiamava l’art. 3 del d.l. n. 400/1993 e l’art. 1, comma 252, della l. n. 296/2006 quali criteri di determinazione del canone. La società aveva accettato tale atto senza contestarne gli articoli relativi all’oggetto della concessione e alla quantificazione del canone. Pertanto, la Regione doveva considerare distintamente tutte le tipologie di aree oggetto della concessione, comprese quelle occupate da moli e banchine di difficile rimozione. L’art. 49 cod. nav., relativo all’eventuale devoluzione dei manufatti al termine della concessione, non incide sulla determinazione del canone durante il rapporto, anche perché nel caso concreto i manufatti erano pacificamente di proprietà privata. Il Collegio ha inoltre ritenuto non applicabile l’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020, poiché la disposizione riguarda la disciplina delle pertinenze demaniali marittime e rinvia alla modifica dell’art. 3 del d.l. n. 400/1993 concernente tali pertinenze, mentre nella concessione controversa non risultavano pertinenze demaniali. La censura sull’aumento del 25,15% è stata ritenuta prima ancora inammissibile, perché soltanto enunciata nella rubrica del motivo e non sviluppata con una critica specifica alla sentenza impugnata, e comunque infondata. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Impone la specificità dei motivi di appello, che devono formulare una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la censura solo enunciata nella rubrica e non sviluppata è inammissibile.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte in appello, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la costituzione dell’appellato.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    Il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, applicabile anche alla fase di appello, costituisce il termine entro il quale l’appellato deve riproporre le eccezioni non esaminate in primo grado.

  • art. 3, comma 1, lett. b), punto 1, d.l. n. 400/1993, conv. con l. n. 494/1993

    Prevede criteri distinti di determinazione del canone in relazione alle aree scoperte e alle aree occupate da opere di facile o difficile rimozione.

  • art. 1, commi 251 e 252, l. n. 296/2006

    le misure dei canoni stabilite dal comma 1, lett. b), del medesimo art. 3 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto

    Estende alle concessioni per strutture dedicate alla nautica da diporto i criteri di determinazione dei canoni previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

  • art. 100, comma 3, d.l. n. 104/2020, conv. con l. n. 126/2020

    La disciplina del ricalcolo e della compensazione delle somme versate in eccedenza è riferita alle concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime e non si applica a una concessione nella quale tali pertinenze non risultino presenti.

  • art. 49 cod. nav.

    La possibile acquisizione dei manufatti al demanio al termine della concessione non esclude, durante il rapporto concessorio, il computo delle aree occupate da opere di difficile rimozione quando esse rientrino nell’oggetto della concessione e nei criteri normativi di calcolo del canone.

Massime di principio

  • Quando una concessione demaniale marittima successiva all’entrata in vigore della l. n. 296/2006 ricomprende espressamente aree scoperte, aree occupate da opere di facile rimozione e aree occupate da opere di difficile rimozione, il canone deve essere determinato applicando distintamente le tariffe previste dall’art. 3, comma 1, lett. b), punto 1, del d.l. n. 400/1993 a ciascuna tipologia di area, comprese quelle occupate da opere di difficile rimozione.
  • L’art. 1, comma 252, della l. n. 296/2006 estende i criteri di determinazione dei canoni previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alle concessioni aventi a oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
  • L’eventuale proprietà privata dei manufatti realizzati dal concessionario e la loro possibile devoluzione al demanio al termine della concessione non impediscono il computo, durante il rapporto concessorio, delle aree da essi occupate, se tali aree sono comprese nell’oggetto della concessione e l’atto concessorio richiama i criteri normativi applicabili.
  • L’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020, collegato alle modifiche apportate dal comma 2 dello stesso articolo alla disciplina delle pertinenze demaniali marittime, non si applica alle concessioni prive di pertinenze demaniali marittime.
  • L’eccezione non esaminata dal giudice di primo grado deve essere riproposta dall’appellato nella memoria di costituzione entro il termine previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.; la riproposizione tardiva determina la decadenza e l’inammissibilità dell’eccezione.
  • Nel giudizio di appello è inammissibile il motivo che si limiti a indicare una censura nella rubrica senza sviluppare una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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