Sentenza n. 4628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, n. 379 del 15 gennaio 2024, resa inter partes, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguarda l’annullamento in autotutela, da parte del Comune, di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2006. Il ricorso originario era stato proposto dal titolare del permesso e poi riassunto dai suoi eredi. In primo grado erano stati dedotti eccesso di potere, violazione di legge, travisamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e ingiustizia manifesta. In appello sono stati articolati tre motivi: il primo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, sul presupposto che il richiedente avesse dichiarato quanto richiesto dal Comune e non avesse reso dichiarazioni false o mendaci; il secondo, concernente l’asserita irrilevanza dell’omessa indicazione di una sentenza penale definitiva di demolizione, poiché la pendenza dell’ordine demolitorio non avrebbe costituito impedimento assoluto al rilascio della sanatoria; il terzo, relativo alla violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. n. 241/1990, al difetto di istruttoria e motivazione, all’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, all’omessa ponderazione dell’affidamento del privato e all’erronea valorizzazione del mero ripristino della legalità. La controversia ruotava sull’omessa dichiarazione, nella domanda di sanatoria, dell’esistenza di una sentenza penale definitiva di demolizione relativa alle opere abusive.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, poiché il permesso in sanatoria era stato conseguito sulla base di una rappresentazione incompleta dei fatti: la dichiarazione richiesta dal Comune sull’esistenza di verbali edilizi e ordinanze sindacali non aveva menzionato una sentenza penale definitiva di demolizione relativa alle opere abusive. Tale omissione è stata ritenuta riconducibile all’ambito dei provvedimenti demolitori indicati nella richiesta amministrativa. È stata respinta anche la tesi secondo cui l’ordine di demolizione penale non avrebbe impedito il rilascio della sanatoria: il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui l’accertamento dell’illecito penale e il pendente ordine demolitorio erano ostativi al rilascio del titolo, rendendo doveroso l’annullamento in autotutela una volta che il Comune ne avesse avuto conoscenza. È stata inoltre esclusa la lesione del legittimo affidamento e ritenuta adeguata la motivazione sull’interesse pubblico, in quanto la falsità o non veridicità della dichiarazione esclude la formazione di un affidamento qualificato e consente il superamento del termine ordinario per l’autotutela previsto dall’art. 21-nonies. Nulla sulle spese del grado d’appello, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
consente all’Amministrazione di annullare d’ufficio i provvedimenti amministrativi, anche dopo la scadenza del termine di sei mesi, qualora siano stati “conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”.
La disposizione è applicabile quando il titolo amministrativo sia stato ottenuto sulla base di una rappresentazione non veritiera o incompleta di circostanze rilevanti; in tale ipotesi è possibile l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario e il privato non può invocare un affidamento qualificato sulla stabilità del titolo.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di autotutela è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione della non veridicità della dichiarazione posta a fondamento del titolo edilizio.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Il termine ordinario per l’annullamento d’ufficio può essere superato nei casi disciplinati dal comma 2-bis, relativi a titoli ottenuti mediante false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci.
d.P.R. 445/2000
La responsabilità connessa alle dichiarazioni sostitutive rende rilevante la non veridicità delle informazioni fornite dal richiedente e incide sulla possibilità di invocare un affidamento nella stabilità del titolo ottenuto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito della memoria dell’appellante.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria può essere disposto oltre il termine ordinario quando il titolo sia stato conseguito sulla base di una dichiarazione non veritiera o di un’omessa rappresentazione di circostanze rilevanti, nei presupposti previsti dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990.
- Quando l’amministrazione richiede al privato di dichiarare l’esistenza di provvedimenti relativi alle opere abusive, l’indicazione di ordinanze edilizie non esonera il richiedente dal rappresentare anche l’esistenza di una sentenza penale definitiva di demolizione riferita alle medesime opere, se tale circostanza è rilevante per la decisione sulla sanatoria.
- La pendenza di un ordine di demolizione disposto con sentenza penale costituisce circostanza ostativa al rilascio della sanatoria quando evidenzi l’esistenza di un illecito non ancora rimosso; la successiva conoscenza di tale circostanza può rendere doveroso l’annullamento in autotutela del titolo rilasciato.
- La non veridicità o incompletezza della rappresentazione fornita dal privato esclude la formazione di un legittimo affidamento qualificato sulla stabilità del titolo edilizio e può rendere sufficiente, ai fini dell’autotutela, la motivazione fondata sulla falsità della dichiarazione e sulla necessità di rimuovere il titolo illegittimo.
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