Cassazione Penale, Ordinanza n. 14703/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, aveva applicato su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero una pena di anni uno, mesi cinque e giorni ventitre di reclusione ed euro 355,00 di multa per un reato qualificato in rubrica come rapina aggravata. Avverso la sentenza di patteggiamento l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: vizio di motivazione, ritenuta mancante e insufficiente perché il giudice si sarebbe limitato ad aderire alle richieste delle parti senza un adeguato controllo motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo prospettato fosse manifestamente infondato, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente i casi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento e non consente di dedurre vizi motivazionali concernenti la responsabilità penale. Secondo la Corte, con l'accesso al rito speciale l'imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, rito speciale scelto dall'imputato nel caso concreto.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità̀ della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate
la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo nei casi espressamente previsti dalla disposizione; restano esclusi i vizi motivazionali sulla responsabilità penale.
art. 628, comma secondo, c.p.
art. 628, comma secondo, art. 61 n. 5 cod. pen.
reato per il quale era stata applicata la pena, indicato in rubrica come rapina aggravata.
art. 61 n. 5 c.p.
art. 628, comma secondo, art. 61 n. 5 cod. pen.
aggravante contestata unitamente al reato base.
art. 192 c.p.p.
non citato nel testo.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché il ricorso fondato su generici vizi di motivazione è inammissibile.
- Con il ricorso al patteggiamento l'imputato accetta l'assetto fattuale posto a base dell'accusa e non può poi lamentare in cassazione l'insufficienza della motivazione sulla responsabilità penale, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è delimitato dal legislatore in funzione della coerenza con la volontà espressa dalle parti e con l'assetto normativo dell'illecito contestato.
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