Cassazione Penale, Sentenza n. 08302/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari (11/4/2025) con cui, nel giudizio di rinvio da annullamento per vizio motivazionale, era stata qualificata la natura dei vincoli reali sui beni sequestrati come riconducibili alla "confisca allargata" (ex art. 12-sexies L. n. 356/1992, ora art. 240-bis c.p.) e non a una confisca diretta ai sensi dell'art. 416-bis c.p. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge (artt. 627, c.3 e 628, c.2 c.p.p.) e carenze motivazionali, sostenendo che almeno il primo decreto di sequestro (31.1.2000) era stato adottato con riferimento al profitto del reato associativo e che vi sarebbero prove (sentenza di primo grado, decreto Corte d'appello di Bologna, elementi sul reimpiego in Svizzera) tali da dimostrare la pertinenzialità/derivazione dei beni dal reato associativo e la conseguente legittimità di qualificare la confisca come diretta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo del Procuratore generale non contestasse la solutiones iuris della Corte d'appello (cioè la conseguenza che, se si tratta di confisca allargata, non può applicarsi retroattivamente l'art. 578-bis c.p.p.), bensì mettesse in discussione la qualificazione fattuale dei provvedimenti di sequestro e il giudizio sulla pertinenzialità dei beni. La Cassazione ha ritenuto la censura meramente critico-fattuale, richiamando i principi secondo cui: (i) i decreti di sequestro richiamavano in rubrica la finalità della confisca per sproporzione; (ii) la confisca diretta ex art. 416-bis richiede prova del nesso specifico e stabile tra bene e reato; (iii) la presunzione di illecita accumulazione nelle misure di prevenzione non vale a provare la pertinenzialità rispetto al reato mafioso. Il ricorso non ha confutato in modo critico e specifico le valutazioni della Corte d'appello e perciò è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Prevede la confisca obbligatoria per i reati di associazione mafiosa delle cose che servirono a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impiego. Anche per questa confisca obbligatoria è richiesta la prova di una relazione specifica e stabile (nesso di pertinenzialità/derivazione) tra il bene e l'illecito; non opera una presunzione automatica di strumentalità.
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies L. n. 356/1992)
Norma della cd. "confisca allargata" per sproporzione (misura di tipo preventivo), applicabile quando il valore dei beni è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Non richiede la stessa prova di pertinenzialità richiesta per la confisca diretta; ha natura differente rispetto alla sanzione penale e, per ciò stesso, la sua applicabilità retroattiva è valutata con riguardo alla prevedibilità della compressione patrimoniale per l'interessato.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Disposizione intervenuta sulla confisca dopo i fatti: la Corte d'appello ha ritenuto che l'applicazione retroattiva non fosse ammissibile nel caso di Cuomo, perché la cessazione della permanenza del reato risaliva al 1999 e all'epoca non era prevedibile per l'imputato la compressione patrimoniale derivante da tale disposizione; la Cassazione ha confermato che la valutazione sulla retroattività va collegata alla natura prevedibile o meno della misura per l'epoca dei fatti.
artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen.
Norme processuali relative ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Nel caso in esame sono state invocate dal Procuratore generale per censurare la qualificazione dei provvedimenti di sequestro e la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto però che il ricorso non evidenziasse un vizio di diritto idoneo a fondare ammissibilità, essendo in realtà un contrasto su valutazioni di fatto.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 13783/2024, Massini e altre pronunce citate)
Principi di legittimità richiamati: l'estensione della nozione di "profitto" non esime il giudice dall'accertare il nesso di derivazione tra reato e bene; per la confisca diretta del reimpiego è necessaria la prova degli elementi che colleghino il bene alla attività criminosa, identificando i passaggi e le trasformazioni del profitto originario.
Massime di principio
- La qualificazione del tipo di confisca (diretta ex art. 416-bis vs confisca "allargata"/per sproporzione) dipende innanzitutto dalla rubrica e dalla motivazione del provvedimento di sequestro: il contenuto formale del decreto è rilevante e può limitare/indirizzare la disciplina applicabile.
- Per disporre una confisca diretta ai sensi dell'art. 416-bis è necessaria la prova di un nesso specifico, stabile e di derivazione tra il bene e il reato (anche quando si tratta di reimpiego): non è sufficiente l'accertamento generale dell'origine illecita del patrimonio.
- La confisca allargata per sproporzione ha natura e presupposti diversi (misura preventiva basata sulla sproporzione rispetto ai redditi dichiarati) e non si confonde automaticamente con la confisca diretta; comporta conseguenze diverse sul piano della retroattività e della prevedibilità per l'imputato.
- La retroattività di nuove discipline sulla confisca va valutata con riferimento alla prevedibilità, per l'epoca dei fatti, della compressione patrimoniale; se la nuova disciplina non era ragionevolmente prevedibile, il suo applico retroattivo può essere escluso.
- Le valutazioni di merito del giudice di appello sulla natura dei profitti (es. profitto da contrabbando vs profitto dall'associazione) e sulla mancanza di nesso di pertinenzialità sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della legge e non con generiche richieste di riconsiderazione fattuale.
- Nelle misure di prevenzione patrimoniali opera una presunzione relativa di illecita accumulazione basata sulla sproporzione, ma questa presunzione non sostituisce la prova richiesta per la confisca diretta collegata a reati specifici (p.es. associazione mafiosa).
- Quando si contesta la qualificazione della misura di sequestro/confisca, il ricorso deve articolare censure giuridiche e motivazioni critiche specifiche sulle ragioni poste a fondamento della decisione; altrimenti è privo dei requisiti di ammissibilità.
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