Sentenza n. 158/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981, adottato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, nonché le note connesse del Questore di Trento e del Ministero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente ha impugnato la sospensione cautelare disposta dopo la richiesta di rinvio a giudizio per i reati indicati nel provvedimento. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981, degli artt. 91 e 92 d.P.R. 3/1957 e dell’art. 9 l. 19/1990, nonché degli artt. 3, 97 e 111 Cost.; ha lamentato difetto di proporzionalità e ragionevolezza e violazione del giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che i fatti contestati non riguardavano direttamente l’Amministrazione né derivavano dalle funzioni svolte, sicché occorreva una motivazione rafforzata sulla incompatibilità tra permanenza in servizio e interesse pubblico; ha inoltre invocato l’archiviazione di altri reati, la mancata querela della persona offesa, contestato la ricostruzione temporale della richiesta di rinvio a giudizio, lamentato l’esistenza di misure alternative meno gravose e censurato la durata non espressamente determinata della sospensione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, con decisione semplificata ex art. 60 c.p.a. adottata in esito alla camera di consiglio cautelare. Il Collegio ha ritenuto che l’assenza del difensore del ricorrente non impedisse la conversione del rito e la decisione immediata, essendo la causa matura e non ricorrendo ragioni ostative previste dalla norma. Nel merito, ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981: pendenza del procedimento penale e particolare gravità oggettiva dei reati contestati, idonea a incidere sull’immagine e sul prestigio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata, poiché tra i fatti contestati figuravano un reato contro la pubblica amministrazione e una condotta che sarebbe stata agevolata dall’influenza connessa alla funzione e all’appartenenza al corpo. Ha respinto la censura di difetto di motivazione: il decreto e la relazione del Questore, richiamata per relationem, descrivevano le condotte contestate e la loro gravità; le osservazioni difensive sull’archiviazione di altri reati e sulla mancata querela erano state vagliate e motivatamente ritenute irrilevanti, anche perché i reati erano procedibili d’ufficio. Ha chiarito che la sospensione era successiva alla richiesta di rinvio a giudizio e che la data indicata dal ricorrente riguardava la notifica di tale richiesta. Ha respinto anche la censura di sproporzione: il precedente trasferimento ad altra sede con mansioni burocratiche era stato adottato durante le indagini preliminari, mentre il passaggio alla qualità di imputato e la gravità dei fatti avevano giustificato la rivalutazione della posizione e la sospensione. Infine, la durata, pur non indicata espressamente, è stata ritenuta correlata alla definizione del procedimento penale, in coerenza con l’art. 9, comma 5, d.P.R. 737/1981. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Nel caso in esame – in presenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 60 cod. proc. amm., ed essendo la causa matura per la decisione – la decisione di non comparire all’udienza non può precludere la definizione immediata del giudizio, esito da considerarsi prevedibile, in quanto nessuna di queste circostanze è contemplata tra i motivi ostativi tassativamente previsti dalla disposizione appena citata.
La mancata comparizione della parte alla camera di consiglio cautelare non impedisce la definizione del merito con sentenza semplificata quando la causa è matura e sussistono gli altri presupposti dell’art. 60 c.p.a.
art. 9, commi 1 e 2, d.P.R. 737/1981
Dalla chiara formulazione del comma 2 della disposizione emerge che il provvedimento di sospensione facoltativa ha natura discrezionale, e che i presupposti per la sua legittima adozione si rinvengono nella sottoposizione del dipendente a procedimento penale, e nella natura “particolarmente grave” del reato addebitatogli.
La sospensione cautelare facoltativa richiede la pendenza di un procedimento penale e la particolare gravità del reato contestato; è una misura discrezionale e provvisoria diretta alla tutela dell’interesse pubblico.
art. 9, comma 5, d.P.R. 737/1981
Deve, sul punto, rilevarsi che – seppure nel provvedimento impugnato non sia esplicitamente fissata la durata della sospensione dal servizio – la stessa si intende correlata alla definizione del procedimento penale dal quale la stessa misura è scaturita, come si desume indirettamente anche dal comma 5 dell’art. 9 del d.P.R. n. 737/1981, secondo cui “Se il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti”; previsione che evidenzia il collegamento strutturale tra la sospensione cautelare e la vicenda penale.
La sospensione cautelare non deve necessariamente indicare una durata calendariale se questa è correlata alla conclusione del procedimento penale; la norma collega la revoca della misura all’esito assolutorio nei termini previsti.
art. 60 c.p.p.
Invero, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla p.a., nella fase delle indagini preliminari il dipendente era stato trasferito in un’altra città con assegnazione di mansioni di carattere burocratico; il successivo passaggio dallo status di indagato a quello di imputato (come previsto dall’art. 60 c.p.p.) ha indotto l’amministrazione, nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, a rivalutare la posizione e ad adottare una misura provvisoria coerente con la situazione come evolutasi, e con la obiettiva gravità dei reati contestati tale da compromettere il rapporto di servizio (v. premesse del provvedimento).
Il passaggio dalla condizione di indagato a quella di imputato costituisce un’evoluzione della vicenda penale che può giustificare una nuova valutazione amministrativa della posizione di servizio e l’adozione della sospensione cautelare.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Le spese di giudizio ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo in favore della resistente amministrazione, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, della concentrazione del rito e della concreta attività difensiva svolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando complessità delle questioni, concentrazione del rito e attività difensiva effettivamente svolta.
Massime di principio
- La sospensione cautelare facoltativa prevista dall’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981 può essere disposta quando il dipendente della pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale per fatti di particolare gravità; la misura è discrezionale e provvisoria, ed è diretta a tutelare il buon andamento, il prestigio e la credibilità dell’Amministrazione.
- Ai fini della sospensione cautelare, la particolare gravità dei fatti e il loro possibile pregiudizio per l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione possono essere motivati richiamando la natura delle imputazioni, la posizione di servizio e l’eventuale collegamento tra le condotte contestate e la funzione esercitata; non è necessaria una motivazione diffusa quando tali elementi risultino dal provvedimento e dagli atti richiamati per relationem.
- L’archiviazione di un diverso procedimento penale e la mancata querela della persona offesa non invalidano la sospensione fondata su un distinto procedimento ancora pendente, se l’Amministrazione ha valutato tali circostanze e ha motivatamente ritenuto che non incidano sui presupposti della misura, anche perché i reati contestati sono procedibili d’ufficio.
- La sospensione cautelare può essere rivalutata quando la vicenda penale evolve dalle indagini preliminari alla richiesta di rinvio a giudizio e alla condizione di imputato; misure organizzative meno gravose adottate in una fase precedente non impediscono all’Amministrazione di disporre la sospensione, se la nuova valutazione è coerente con la gravità dei fatti e con gli interessi pubblici tutelati.
- La durata della sospensione cautelare può intendersi correlata alla definizione del procedimento penale anche se il decreto non fissa una scadenza calendariale, quando il collegamento emerge dalla disciplina che prevede la revoca della misura in caso di sentenza che accerti l’insussistenza del fatto o la sua non commissione da parte dell’imputato.
- La mancata comparizione di una parte alla camera di consiglio cautelare non preclude la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., se la causa è matura per la decisione e sussistono gli altri presupposti previsti dalla norma.
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