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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36894/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, relativa a maggiori imposte IRES e IRAP conseguenti a due avvisi di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi modello Unico 2007, oltre a interessi, sanzioni e compensi di riscossione. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo nei confronti dell'agente della riscossione e respinto nei confronti dell'Agenzia; in appello la CTR aveva invece accolto le impugnazioni dell'ufficio e dell'agente, ritenendo legittimo il ruolo straordinario perché giustificato dal pericolo per la riscossione, dalla rilevante esposizione debitoria e dalla crisi economica della società, poi ammessa a concordato preventivo con transazione fiscale. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e del ruolo straordinario, per mancata indicazione delle ragioni del fondato pericolo per la riscossione; 2) illegittima duplicazione di importi iscritti a ruolo, con errata valutazione degli atti e della documentazione; 3) illegittimità dei compensi di riscossione perché addebitati anche in assenza di attività ulteriore rispetto alla notifica della cartella; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 come modificato. L'Agenzia ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante della società, essendo intervenuto il fallimento della ricorrente e non risultando la curatela legittimata a proseguire il giudizio per scelta negativa di non impugnare la sentenza.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, intervenuto il fallimento della società ricorrente, la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali competa al curatore; nel caso concreto la curatela non aveva manifestato mera inerzia o indifferenza, ma aveva espresso la volontà di non proporre ricorso per cassazione, sicché mancava la legittimazione suppletiva del fallito a stare in giudizio. Di conseguenza non sono stati esaminati i motivi di merito dedotti contro la sentenza della CTR. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973

    indicato come base normativa del ruolo straordinario oggetto di contestazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sulla legittimità del ruolo straordinario.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato come norma sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

  • artt. 7 e 17 L. n. 212/2000

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale della cartella e dei presupposti dell'iscrizione a ruolo straordinaria.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    invocato nel motivo sulla dedotta duplicazione degli importi iscritti a ruolo.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    invocato nel motivo sulla dedotta duplicazione degli importi iscritti a ruolo.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova documentale sulla duplicazione degli importi.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla censura sulla duplicazione e sulla pretesa imposizione non dovuta.

  • art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    norma contestata quanto alla debenza dei compensi di riscossione anche in caso di pagamento nei termini; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.

  • art. 2 d.l. 3 ottobre 2006, n. 262

    richiamato come intervento modificativo dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999.

  • art. 32 d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    richiamato come ulteriore modifica dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999.

  • artt. 3, 24, 42 e 111 Cost.

    richiamati per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999.

  • art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"

    la Corte afferma che, per le controversie patrimoniali comprese nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore, salvo eccezioni limitate.

  • art. 160 R.D. n. 267/1942

    richiamato nella ricostruzione dei fatti come base della procedura di concordato preventivo cui la società era stata ammessa.

  • art. 182 R.D. n. 267/1942

    richiamato nella ricostruzione dei fatti con riferimento alla transazione fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nelle controversie patrimoniali relative a rapporti compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta in via ordinaria al curatore; il fallito può stare in giudizio solo in ipotesi eccezionali e residuali.
  • La mera mancata iniziativa della curatela non basta a radicare la legittimazione del fallito: occorre una vera inerzia o indifferenza della procedura, non una scelta consapevole e negativa di non coltivare la lite.
  • Quando il curatore manifesta, anche implicitamente, di non voler proseguire l'impugnazione per ragioni di convenienza, viene meno la legittimazione suppletiva del fallito a impugnare direttamente.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto da soggetto privo di legittimazione processuale, la Corte lo dichiara inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
  • La verifica preliminare della capacità e legittimazione processuale può essere assorbente rispetto a tutte le censure sostanziali dedotte contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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