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Sentenza

Sentenza n. 2954/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - del decreto n. -OMISSIS- posizione n. -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 2^ Sezione, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “Glioblastoma IV grado sec who trattato chirurgicamente e con radioterapia recidivato” in capo al sig. -OMISSIS- e dunque di concessione del relativo equo indennizzo; - del parere n.-OMISSIS-del Ministero dell'Economia e delle Finanza – Comitato di Verifica per le cause di servizio reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 24/5/2023; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. nonché per l'accertamento della dipendenza della patologia del sig. -OMISSIS-da causa di servizio e, conseguentemente, del diritto degli eredi a percepire l'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.

Giustizia amministrativa202305446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e della concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (erede di militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa e il presupposto parere del Comitato di Verifica, deducendo violazione dell'art. 6 l. 241/1990 e degli artt. 1, 5, 7, 11, 12 e 14 d.P.R. 461/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza o inadeguatezza della motivazione. Ha sostenuto che il coniuge, sottufficiale dell'Esercito impiegato per molti anni in missioni internazionali in Bosnia Erzegovina, Macedonia, Kosovo, Iraq e Afghanistan, aveva svolto mansioni di operatore radio ed era stato esposto a campi elettromagnetici di elevata intensità, uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti e ulteriori agenti inquinanti presenti in teatri operativi interessati da conflitti bellici. Dopo la diagnosi di glioblastoma di IV grado, la patologia era stata trattata chirurgicamente, con radioterapia e chemioterapia, sino al decesso del militare. La ricorrente ha dedotto che, a fronte della prova dell'esposizione a fattori di rischio e della natura tumorale della patologia, l'Amministrazione non potesse limitarsi ad affermare genericamente l'assenza di fattori specifici idonei a provocare una genesi neoplastica, ma dovesse dimostrare uno specifico fattore causale alternativo ed extralavorativo e motivare puntualmente le ragioni dell'esclusione del nesso causale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il decreto ministeriale sia il parere del Comitato di Verifica, riservando all'Amministrazione il rinnovato esercizio del potere. Richiamando le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15, il Collegio ha ritenuto che, quando un militare abbia contratto una patologia tumorale dopo essere stato impiegato in missioni o contesti operativi caratterizzati da particolari condizioni ambientali e dall'esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti o altri fattori di rischio, opera una presunzione relativa del nesso causale a favore dell'interessato. Il militare deve provare il servizio prestato nei contesti tipizzati, le particolari condizioni ambientali o operative, la natura tumorale della patologia e la sua riconducibilità al rischio; spetta invece all'Amministrazione fornire la prova contraria mediante la dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa. Nel caso concreto la ricorrente aveva documentato in modo ampio le missioni, le mansioni di operatore radio, l'esposizione ai campi elettromagnetici e agli agenti inquinanti e la successiva insorgenza della patologia. Il Comitato e il Ministero si erano limitati ad affermazioni generiche e stereotipate sull'assenza di fattori specifici potenzialmente idonei a provocare una neoplasia, senza svolgere un giudizio controfattuale né individuare un autonomo fattore causale alternativo. Il giudice ha inoltre precisato che la discrezionalità tecnico-medica del Comitato non esclude il sindacato giurisdizionale, soprattutto in presenza di errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità, difetto di istruttoria o motivazione. Le spese sono state poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale fondamento degli obblighi istruttori dell'Amministrazione; il difetto di istruttoria ha concorso a determinare l'illegittimità degli atti impugnati.

  • artt. 1, 5, 7, 11, 12 e 14 d.P.R. 461/2001

    Le disposizioni sono richiamate nel quadro della disciplina del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo.

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    La norma riconosce, per determinate patologie tumorali contratte in particolari condizioni ambientali od operative, uno specifico rischio professionale e rimodula l'onere probatorio mediante una presunzione relativa del nesso causale, superabile con la prova contraria dell'Amministrazione.

  • artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010

    Le disposizioni regolamentari attuano la disciplina relativa al riconoscimento delle patologie dipendenti dalle particolari condizioni ambientali od operative previste dall'ordinamento militare.

  • art. 10, comma 2, d.P.R. 461/2001

    La competenza tecnico-medica del Comitato di Verifica non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di rendere una motivazione concreta, analitica e idonea a spiegare l'esclusione del nesso causale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando un militare dimostra di avere prestato servizio in missioni o contesti operativi caratterizzati da particolari condizioni ambientali o operative, di essere stato esposto a fattori di rischio quali uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti e di avere successivamente contratto una patologia tumorale riconducibile a tale rischio, opera una presunzione relativa del nesso causale prevista dalla disciplina speciale.
  • La presunzione relativa del nesso causale non può essere superata dalla mera affermazione dell'assenza di studi scientifici conclusivi o dall'invocazione della causa ignota della malattia; l'Amministrazione deve fornire la prova specifica di una genesi extra-lavorativa, autonoma e alternativa della patologia.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è illegittimo, per difetto di istruttoria e motivazione, quando si fonda su formule generiche e stereotipate e non espone una ricostruzione concreta, anche controfattuale, idonea a spiegare perché debba escludersi il nesso causale o concausale tra esposizione professionale e patologia tumorale.
  • La discrezionalità tecnico-medica del Comitato di Verifica è sindacabile dal giudice amministrativo quanto alla correttezza metodologica e alla ragionevolezza della valutazione, in presenza di errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria o carenza di motivazione.
  • La motivazione per relationem è idonea solo se gli atti richiamati contengono un'istruttoria esauriente e consentono di ricostruire le ragioni effettive della decisione; il mero richiamo a un parere generico non soddisfa l'obbligo motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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