Sentenza n. 10863/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale, modifica del bando e relativo avviso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, con riferimento alle aree comportamentale e di assunzione del ruolo, deducendo: a) difetto di motivazione, perché il giudizio sarebbe apparente, stereotipato e apodittico e non avrebbe indicato le specifiche inclinazioni caratteriali ostative, risultando inoltre in contrasto con le risposte fornite nei test attitudinali; b) mancata valorizzazione della precedente esperienza nelle Forze Armate, durante la quale non sarebbero emerse criticità o immaturità. Con motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria finale, la modifica del bando e il relativo avviso. Il ricorrente ha inoltre dovuto notificare il ricorso a un controinteressato, essendo stato rimesso in termini per errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha qualificato il giudizio attitudinale come espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento o errore di fatto, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Ha ritenuto che la procedura fosse articolata in test, esame del raccoglitore delle prove, colloquio collegiale e giudizio finale, con il concorso di più professionalità e con valutazione complessiva della condotta e della performance del candidato. La motivazione è stata giudicata chiara, articolata e intellegibile: le criticità emerse dai test erano state sottoposte al vaglio della Commissione e avevano trovato conferma nel colloquio. Non sono state ravvisate contraddizioni tra le valutazioni dei componenti, tra i test e il giudizio finale, né lacune o incongruenze macroscopiche. I precedenti positivi maturati nell'Esercito sono stati ritenuti ininfluenti, in applicazione del principio di attualità della valutazione e perché l'esperienza in un diverso status militare non dimostra automaticamente l'idoneità attitudinale allo specifico ruolo di carabiniere. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR ne ha fatto applicazione dopo aver sentito le parti.
art. 8 del bando di concorso
Richiamato per individuare la Commissione competente per gli accertamenti attitudinali e il suo ruolo nella procedura selettiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il giudizio di inidoneità attitudinale espresso nell'ambito di un concorso per l'accesso a una Forza di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non è sostituibile dal giudice amministrativo; il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di evidenti illogicità, manifeste irragionevolezze, sviamento, errori di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze.
- La valutazione attitudinale può fondarsi complessivamente sui risultati dei test, sull'esame del protocollo testologico, sul questionario informativo e sul colloquio collegiale; il colloquio finale non deve necessariamente avere prevalenza sulle precedenti prove quando la disciplina della selezione prevede una valutazione unitaria della performance del candidato.
- La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando espone in modo chiaro e intellegibile gli elementi emersi dai test e dal colloquio che hanno condotto alla valutazione negativa, anche mediante l'uso di aggettivazioni valutative coerenti con un procedimento svolto collegialmente da più professionalità, purché non risultino contraddizioni o lacune macroscopiche.
- Gli accertamenti attitudinali concorsuali sono informati al principio di attualità: l'idoneità deve essere valutata sulla performance resa dal candidato nel momento e nella specifica procedura selettiva in esame, sicché il superamento di analoghe prove in precedenti concorsi non è decisivo.
- I precedenti positivi di servizio nelle Forze Armate non comportano automaticamente l'idoneità attitudinale per l'accesso a un diverso ruolo di una Forza di polizia, quando gli status, le finalità istituzionali e i compiti richiesti siano differenti.
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