Sentenza n. 320/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 229 del 30/10/2025, concernente assegnazione carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 229 del 30 ottobre 2025, relativa al pagamento del beneficio della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato civile formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Spoleto aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta docente, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria formale. La difesa ministeriale, già prospettata in controversie analoghe, sosteneva che il docente avrebbe dovuto presentare nuovamente la richiesta tramite la procedura amministrativa telematica, in applicazione dei doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza, e attendere la definizione della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato. Ha escluso che il creditore fosse tenuto a ripresentare la domanda attraverso gli avvisi pubblicati dal Ministero e dall'USR Umbria o ad attendere senza certezza sui tempi di pagamento: nessuna norma imponeva tali adempimenti come condizione per ottenere l'esecuzione della sentenza, né prevedeva la sospensione dei giudizi. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni al pagamento di tutte le somme spettanti. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta del ricorrente e dopo l'infruttuoso decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e a ogni ulteriore adempimento amministrativo e contabile necessario. Ha posto a carico del Ministero anche l'eventuale compenso del commissario, quantificato in euro 500,00, e lo ha condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese del giudizio. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente, pari a euro 500 annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine che il creditore deve attendere prima di procedere esecutivamente nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il ricorrente ha dichiarato di averlo rispettato.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
È richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i minimi tariffari applicabili alle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna passata in giudicato, l'amministrazione deve dare integrale esecuzione al comando giudiziale entro il termine assegnato dal giudice amministrativo, quando dagli atti non risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
- L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di una prestazione economica alla ripresentazione della domanda mediante una procedura amministrativa telematica non prevista dalla sentenza o da una specifica disposizione normativa.
- I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non possono essere interpretati nel senso di imporgli di attendere senza certezza sui tempi di adempimento prima di esercitare la tutela giurisdizionale per l'esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su richiesta del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere autorizzato ad adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per realizzare integralmente il comando giudiziale, compreso il rilascio di una carta elettronica e l'accredito delle somme dovute.
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