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Sentenza

Sentenza n. 6582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 124/2024.

Giustizia amministrativa202405348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il nuovo Piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari di alcune aree avevano impugnato il nuovo Piano per gli insediamenti produttivi approvato dal Comune, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’area fosse divenuta zona bianca per effetto della decadenza della precedente disciplina urbanistica e che l’approvazione del nuovo PIP, comportando ex lege la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 327/2001, richiedesse la previa rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, error in iudicando, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché eccesso di potere; in secondo luogo, violazione dell’art. 12 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 27 l. 865/1971. In via preliminare, il Collegio ha esaminato d’ufficio la tempestività dell’appello e la questione relativa all’applicabilità del rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestivo l’appello. Ha escluso l’applicazione del rito abbreviato, osservando che il dimezzamento dei termini previsto per le controversie relative a procedure di occupazione ed espropriazione si applica soltanto quando siano effettivamente in discussione effetti ablatori derivanti da una dichiarazione di pubblica utilità e occorra attivare un autonomo procedimento espropriativo. Nel caso concreto, i terreni erano già stati integralmente acquisiti al patrimonio comunale mediante decreto di esproprio del 2008, sicché il nuovo PIP non poteva produrre ulteriori effetti ablatori sulle medesime aree. L’appello era pertanto soggetto al termine ordinario di sei mesi ed era tempestivo. Nel merito, il Collegio ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha chiarito che la decadenza del piano attuativo non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione e l’edificazione secondo le prescrizioni e gli indici urbanistici già praticati, nei limiti dell’art. 17, comma 3, l. 1150/1942. Il Comune può quindi completare le opere previste dal precedente PIP anche mediante l’adozione di un nuovo PIP. Poiché le aree erano già di proprietà comunale in forza degli espropri del 2008, l’approvazione del nuovo PIP costituiva esercizio della potestà generale di pianificazione territoriale e non di un nuovo potere espropriativo. Non era quindi necessaria la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio. Il ricorso di primo grado è stato rigettato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.

    provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

    Il rito abbreviato e il dimezzamento dei termini processuali si applicano restrittivamente alle controversie nelle quali siano effettivamente in discussione effetti ablatori e sia necessario attivare un autonomo procedimento espropriativo.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie soggette al rito abbreviato.

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    In assenza del rito abbreviato, il termine ordinario per proporre appello contro una sentenza non notificata è di sei mesi.

  • art. 17, comma 3, l. 1150/1942

    decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione; fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso

    La decadenza del piano particolareggiato non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree: restano salve le opere già realizzate e può essere completata la pianificazione urbanistica già correttamente avviata, comprese le opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione conforme agli indici praticati nella zona.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    L’inserimento della dichiarazione di pubblica utilità nel PIP non impone la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio quando le aree siano già state integralmente espropriate e il nuovo piano non produca ulteriori effetti ablatori.

  • art. 27 l. 865/1971

    La disposizione è richiamata tra i motivi di appello, nel contesto della disciplina dei piani per gli insediamenti produttivi.

Massime di principio

  • Il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. è di stretta interpretazione e si applica alle controversie relative a occupazione ed espropriazione soltanto quando siano concretamente in discussione effetti ablatori e, per la realizzazione dell’opera, debba essere attivato un autonomo procedimento espropriativo.
  • Ai fini dell’individuazione del rito applicabile a una controversia relativa a uno strumento urbanistico con dichiarazione di pubblica utilità, occorre verificare gli effetti concretamente prodotti dal piano sulle singole aree e sulle rispettive posizioni proprietarie, non la natura dell’atto considerato unitariamente.
  • La decadenza di un piano particolareggiato o di un PIP non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività urbanistica: restano salve le opere già realizzate e sono consentiti il completamento delle urbanizzazioni in corso e l’edificazione conforme agli indici e alle prescrizioni di zona già praticati.
  • Dopo la decadenza di un piano attuativo, il Comune può adottare un nuovo piano per completare e ordinare l’assetto urbanistico già avviato, senza che ciò costituisca di per sé una proroga sine die del piano decaduto.
  • Quando le aree comprese in un nuovo PIP siano già state integralmente acquisite al patrimonio comunale mediante precedenti espropri, l’approvazione del nuovo piano costituisce esercizio della potestà di pianificazione territoriale e non esercizio di un nuovo potere espropriativo; non è quindi necessaria la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVincoli urbanisticiDichiarazione di pubblica utilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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