Sentenza del 08/11/2016 n. 8402 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contratto di coassicurazione - Clausola di delega - Prestazione assicurativa - Sussiste - Esenzione IVA - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle prestazioni rese in esecuzione di una clausola di delega inserita in un contratto di coassicurazione. La clausola attribuisce a una o più società coassicuratrici il compito di gestire il rapporto e di provvedere al pagamento dell'indennizzo dovuto all'assicurato. Si è discusso se tali prestazioni avessero natura assicurativa, e quindi potessero beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, oppure se dovessero essere considerate autonomi servizi imponibili.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che la clausola di delega opera all'interno del rapporto assicurativo e coinvolge più società nell'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo verso l'assicurato. Le prestazioni rese in forza della delega sono state qualificate come intrinsecamente assicurative e, di conseguenza, ritenute esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972. Il testo non indica i nominativi delle parti né l'esito formale del ricorso; sul merito, tuttavia, la tesi dell'esenzione IVA è stata accolta.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972
Prestazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio
L'esenzione IVA si applica alle prestazioni che, per la loro funzione e il loro collegamento con il rapporto assicurativo, hanno natura effettivamente assicurativa. Tale natura può sussistere anche per le attività svolte in esecuzione di una clausola di delega nell'ambito della coassicurazione.
Massime di principio
- Nella coassicurazione, le attività svolte da una società delegata non sono automaticamente servizi amministrativi autonomi e imponibili: occorre verificare se siano funzionalmente inserite nell'esecuzione dell'obbligazione assicurativa.
- La gestione del sinistro e il pagamento dell'indennizzo effettuati in forza di una clausola di delega possono mantenere natura assicurativa quando producono effetti diretti nel rapporto con l'assicurato.
- Per applicare l'esenzione IVA è necessario dimostrare il collegamento sostanziale tra la prestazione e la copertura assicurativa, non essendo sufficiente la sola denominazione contrattuale della clausola.
- La qualificazione ai fini IVA dipende dalla funzione concreta della prestazione: se essa contribuisce direttamente all'assunzione o all'esecuzione del rischio assicurato, può rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 274 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 275 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →