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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20867/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Trieste che aveva rigettato l'istanza di annullamento dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 656, commi 5 e 7, c.p.p., sostenendo che la valutazione sulla sospendibilità dell'esecuzione doveva essere compiuta nel momento in cui il titolo era venuto ad esistenza (quando il condannato era libero) e non al momento della formazione dell'ordine di esecuzione; pertanto, dopo la scarcerazione per fine pena del 4/06/2022 relativamente a un titolo, il Pubblico ministero avrebbe dovuto notificare un ordine di esecuzione sospeso per l'altro titolo. Contestava inoltre la mancata motivazione e la mancata ammissibilità di nuovo provvedimento di sospensione dopo il cumulo

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, una volta formato il cumulo delle pene (provvedimento di unificazione di pene concorrenti), si crea un unico titolo esecutivo e non è possibile porre separatamente in esecuzione le singole condanne per ottenere una nuova sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 7, c.p.p. La Corte ha confermato che il divieto di reiterazione della sospensione per la "stessa condanna" si estende anche a una sola delle condanne comprese nel cumulo; ha precisato che il cumulo ha natura amministrativa e unifica le pene come "pena unica" ai sensi dell'art. 76 c.p. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen., commi 5 e 7

    Il comma 7 vieta la reiterazione della sospensione dell'esecuzione per la "stessa condanna"; la giurisprudenza interpreta "stessa condanna" anche come una delle condanne comprese nel cumulo, impedendo di concedere una nuova sospensione dopo la formazione del cumulo

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Regole sul cumulo materiale delle pene: il provvedimento di cumulo configura la contemporanea esecuzione dei titoli come se riferibili ad un'unica pronuncia

  • artt. 71 e ss. cod. pen.

    Disciplina del concorso di pene richiamata per determinare gli effetti del cumulo e la determinazione della pena complessiva

  • art. 76 cod. pen.

    Per effetto del cumulo le pene inflitte con distinte sentenze si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico

  • art. 80 cod. pen.

    Richiamato quale rinvio della disciplina del concorso di pene ai fini dell'applicazione del cumulo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sul motivo di impugnazione avanti alla Corte di cassazione, richiamate in relazione ai mezzi di doglianza proposti dal ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione del ricorso e alla esposizione sintetica del motivo

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di responsabilità per la proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare colpevole il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il provvedimento di cumulo delle pene unifica le distinte condanne in un unico titolo esecutivo: una volta formato il cumulo non è possibile separare le singole condanne per ottenere autonomamente la sospensione dell'esecuzione di una di esse
  • L'art. 656, comma 7, c.p.p. impedisce la reiterazione della sospensione per la "stessa condanna"; tale nozione si estende anche a una delle condanne comprese nel cumulo
  • La valutazione della sospendibilità non può eludere l'effetto del cumulo: il momento della formazione dell'ordine di esecuzione o della formazione del cumulo è rilevante e l'amministrazione dell'esecuzione non può essere aggirata con scelte temporali del pubblico ministero
  • Eccezioni possibili: il principio di unicità del rapporto esecutivo può essere derogato se il condannato commette un nuovo reato in costanza di esecuzione o dopo che l'espiazione sia stata interrotta; in tali casi si forma un cumulo parziale che include il residuo da espiare
  • In pratica, chi si trovi nella stessa situazione dovrebbe verificare se è già stato formato un cumulo e se vi sia stato un precedente rigetto di misure alternative: se il cumulo è formato e la richiesta di sospensione era già stata rigettata, le possibilità di ottenere una nuova sospensione sono molto limitate
  • Dal punto di vista procedurale, è fondamentale agire tempestivamente (eventuale istanza al tribunale di sorveglianza) prima che venga emesso e reso esecutivo un provvedimento di cumulo o che sia eseguita la pena

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