Sentenza del 18/03/2015 n. 5359 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - Art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 - Pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, settimo comma, T.U.L.P.S. - Unica soluzione - Apparecchi rimossi o demoliti dopo il 30 aprile 2004 - Frazionamento dell'imposta in relazione all'effettivo utilizzo - Possibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di irregolarità relativi all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per l'anno 2004, sostenendo che l'imposta dovesse essere calcolata in proporzione ai soli mesi di effettivo utilizzo degli apparecchi, poiché questi erano stati rimossi e demoliti dopo il 30 aprile 2004. Ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva, deducendo di essere stata cancellata dal registro delle imprese, e ha lamentato vizi di motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'estinzione della società, poiché, dopo la cancellazione, i soci subentrano nella posizione processuale della società e avevano partecipato al giudizio sin dall'inizio. Ha inoltre stabilito che, per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio, l'ISI doveva essere pagata in un'unica soluzione entro il 16 marzo, senza possibilità di proporzionarla al periodo di effettivo utilizzo. Il frazionamento era previsto soltanto per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo. La successiva rimozione o demolizione degli apparecchi non incideva sull'imposta dovuta; per il 2004 il legislatore aveva già previsto un importo ridotto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 14-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, T.U.L.P.S. deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio.
La norma impone il pagamento forfetario annuale dell'imposta per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio. Il frazionamento in base al periodo di utilizzo è ammesso solo per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo.
Art. 110, comma 7, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Individua gli apparecchi e congegni da intrattenimento soggetti alla disciplina fiscale e amministrativa applicata nella controversia.
Art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Imponeva la rimozione e demolizione, entro il 31 maggio 2004, di determinati apparecchi non conformi, prevedendo per il 2004 una misura ridotta dell'imposta. Tale riduzione è stata ritenuta sostitutiva, per quell'anno, della possibilità di frazionare l'imposta in base all'effettivo utilizzo.
Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Il principio di trasparenza fiscale consente di individuare nei soci della società di persone i successori universali dell'ente estinto, con conseguente legittimazione processuale nei giudizi tributari.
Artt. 2312 e 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente, ma nei rapporti tributari pendenti la posizione processuale può proseguire nei confronti dei soci, subentrati quali successori.
Massime di principio
- Quando un tributo è determinato forfetariamente su base annuale, la successiva cessazione, rimozione o demolizione del bene non consente automaticamente di ridurre l'imposta in proporzione ai mesi di utilizzo.
- La possibilità di frazionare un'imposta annuale deve essere prevista espressamente dalla legge e non può essere desunta soltanto dall'effettivo periodo di esercizio dell'attività.
- Occorre distinguere tra apparecchi già posseduti all'inizio dell'anno e apparecchi installati successivamente: il regime di pagamento può essere diverso per le due categorie.
- Una riduzione legislativa dell'importo annuale può rappresentare il modo con cui il legislatore ha tenuto conto di una particolare situazione transitoria, senza ammettere anche il frazionamento proporzionale.
- La cancellazione di una società di persone non elimina necessariamente la responsabilità processuale nei giudizi tributari: i soci possono subentrare nella posizione della società estinta.
- In caso di controversie fiscali, la demolizione o dismissione dei beni deve essere valutata insieme alla disciplina temporale e alle modalità di determinazione del tributo, non come elemento automaticamente decisivo.
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