Sentenza n. 2027/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 73 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Parma, Sezione Prima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna - Parma che aveva respinto la domanda di nullità della clausola di una convenzione urbanistica e le censure contro gli atti di ripartizione degli oneri per la realizzazione di una cassa di espansione
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e consorzio di bonifica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo assunto da una società attuatrice, con l’art. 4-ter della convenzione urbanistica stipulata nel 2009 e confermata nel 2013, di concorrere pro quota alla realizzazione o all’ampliamento di un bacino di laminazione delle acque. Il Comune, nel 2020, aveva richiesto il pagamento di euro 288.121,29, successivamente sostituito da una richiesta di euro 391.282,00 sulla base dell’aggiornamento del quadro di riparto degli oneri adottato nel 2021. In primo grado la società aveva chiesto di accertare la nullità della clausola per indeterminabilità dell’oggetto, l’inefficacia degli atti di ripartizione e della richiesta di pagamento e, in subordine, la prescrizione o inesigibilità del credito. Aveva inoltre impugnato gli atti di riparto per ulteriori vizi, tra cui violazione delle garanzie partecipative, erronea inclusione dell’area nel comprensorio di bacinizzazione, irragionevolezza, sproporzione e carenza di motivazione del criterio millesimale basato sulla superficie del comparto. In appello la società ha coltivato il primo motivo, relativo alla nullità della clausola per indeterminabilità dell’oggetto, sostenendo che essa non individuasse né le caratteristiche dell’opera né i criteri di ripartizione e rimettesse la determinazione dell’onere alla volontà unilaterale del Comune. Ha inoltre dedotto la prescrizione del credito, assumendo che il termine decennale decorresse dalla stipula della convenzione del 2009 e che la modifica del 2013 non avesse inciso sull’obbligo. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati espressamente rinunciati in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto i primi due motivi e ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia espressa dell’appellante, i motivi terzo, quarto e quinto. Quanto alla clausola, il Collegio ha ritenuto che l’art. 4-ter non fosse indeterminato o indeterminabile: esso introduceva chiaramente l’obbligo del soggetto attuatore di concorrere alla realizzazione della cassa di espansione in quota parte con gli altri soggetti interessati all’urbanizzazione e prevedeva un meccanismo procedimentale per definire successivamente il contenuto economico dell’obbligazione. La clausola integra quindi una fattispecie a formazione progressiva. La determinabilità dell’obbligo è ulteriormente garantita dal richiamo al parere idraulico del Consorzio di bonifica, dalla disciplina urbanistica che pone a carico dei soggetti attuatori la realizzazione o il concorso alle spese per le dotazioni ecologiche e ambientali e dal carattere pubblicistico del procedimento di determinazione, soggetto ai principi di partecipazione, legalità, proporzionalità, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza. Il Collegio ha inoltre valorizzato l’accettazione espressa della clausola da parte della società sia nel 2009 sia nel 2013. Quanto alla prescrizione, la modifica convenzionale del 2 maggio 2013 aveva confermato integralmente, per quanto non modificato o integrato, la validità e l’efficacia della convenzione del 2009 e dei relativi impegni. Da tale conferma è iniziato un nuovo termine decennale di prescrizione, non ancora decorso quando il Comune ha formulato la richiesta di pagamento del 9 giugno 2020. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la complessità della questione fattuale.
Norme richiamate
art. 4-ter della Convenzione urbanistica del 22 aprile 2009
“In ragione del parere idraulico espresso dal Consorzio di Bonifica Parmense in data 7 aprile 2008 (prot. 2528), l’attuatore si impegna a corrispondere eventuali oneri in quota parte per il concorso alla realizzazione di un nuovo bacino di laminazione delle acque lungo il Canale Naviglio o all’ampliamento di quello esistente, sulla base di successive e specifiche determinazioni dell’Amministrazione Comunale”.
La clausola introduce un obbligo convenzionale determinabile attraverso un successivo procedimento amministrativo e configura una fattispecie a formazione progressiva.
artt. A2-5 e A-26 l.r. n. 20/2000
La disciplina urbanistica pone a carico dei soggetti attuatori l’obbligo di provvedere direttamente alla realizzazione o di concorrere alle spese per le dotazioni previste dagli strumenti di pianificazione, comprese quelle ecologiche e ambientali.
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, la conferma dell’obbligo nella modifica convenzionale del 2013 ha determinato la decorrenza di un nuovo termine decennale.
art. 2943, comma 4, c.c.
È stato richiamato dall’appellante in relazione alla necessità di un atto interruttivo della prescrizione, ma il motivo è stato respinto perché il termine non era ancora decorso.
art. 7 l. n. 241/1990
La censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative è stata rinunciata in appello e non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Una clausola di convenzione urbanistica non è indeterminata o indeterminabile quando individua chiaramente l’obbligo del soggetto attuatore, richiama presupposti oggettivi e prevede un procedimento successivo, soggetto a garanzie di partecipazione e ai principi di legalità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, destinato a definire il contenuto economico della prestazione.
- L’obbligo convenzionale di concorrere pro quota alla realizzazione di opere di laminazione idraulica può essere determinato progressivamente mediante successive determinazioni amministrative, quando l’opera costituisce una dotazione ecologica e ambientale funzionale all’urbanizzazione e la disciplina urbanistica pone tale onere, direttamente o indirettamente, a carico dei soggetti attuatori.
- La conferma espressa di una convenzione urbanistica e degli obblighi in essa contenuti mediante un successivo atto di modifica convenzionale può determinare la decorrenza di un nuovo termine decennale di prescrizione dell’obbligazione confermata.
- La rinuncia espressa a specifici motivi d’appello determina, rispetto a tali censure, la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità della relativa domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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