Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17038/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto la dichiarazione di ricusazione proposta da D.M. nei confronti dei componenti del collegio del Tribunale del riesame. La ricorrente sosteneva che il giudice dott. Cesare Bonamartini si era già occupato della stessa questione in qualità di presidente e relatore del Tribunale del riesame (rigetto dell'istanza ex art. 302 c.p.p. volta alla declaratoria di inefficacia della misura per omesso interrogatorio) e successivamente avrebbe dovuto decidere, nelle stesse qualità, sull'appello cautelare proposto da D.M., configurando così un'anticipazione del convincimento e incompatibilità ai sensi dell'art. 37 c.p.p.; inoltre si contestava che la questione dell'inefficacia della misura per omesso interrogatorio (art. 294 c.p.p.) non fosse rilevabile nel riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mera partecipazione a più decisioni cautelari relative allo stesso oggetto non integra automaticamente incompatibilità ai sensi dell'art. 37 c.p.p., purché non emerga una determinazione preventiva che pregiudichi il merito dell'accertamento. La Corte ha inoltre osservato che il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito dell'accusa e che, anche qualora il Tribunale del riesame abbia errato sul punto della rilevabilità dell'omesso interrogatorio, tale errore non costituisce incompatibilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). È stato inoltre richiamato l'obbligo di omettere dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 37 come richiedente che l'incompatibilità si configuri solo quando vi sia una pronuncia preventiva che pregiudichi la decisione sul merito; la mera partecipazione a più provvedimenti cautelari sullo stesso oggetto non basta a fondare la ricusazione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il riesame del titolo cautelare, nel contesto del quale il giudice aveva deciso in prima istanza.

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Riferimento all'istanza diretta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare che era stata rigettata dal Tribunale del riesame.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'interrogatorio di garanzia; la sentenza ricorda il dibattito giurisprudenziale circa la possibilità che il riesame si occupi delle patologie dell'interrogatorio, ma ritiene che un eventuale errore su tale punto non integri incompatibilità.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sull'appello avverso il rigetto di istanze cautelari, in relazione alla quale il medesimo collegio aveva poi deciso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 52 D. Lgs. 196/2003

    Richiamo all'obbligo di omettere dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento per tutela della privacy.

Massime di principio

  • La mera partecipazione di un magistrato a più decisioni cautelari sul medesimo oggetto non costituisce automaticamente causa di ricusazione o incompatibilità ai sensi dell'art. 37 c.p.p.; occorre verificare se vi sia stata una determinazione preventiva che realmente pregiudichi il diritto a un giudizio imparziale sul merito.
  • L'incompatibilità richiede un'effettiva manifestazione di convincimento sul merito che possa pregiudicare la successiva valutazione: errori di diritto o valutazioni procedurali non equivalgono di per sé a pregiudizio incompatibile.
  • Le questioni relative alla rilevabilità d'ufficio di vizi dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) possono essere oggetto di contrasto giurisprudenziale; tuttavia, anche un possibile errore del riesame su tale punto non configura automaticamente incompatibilità del giudice.
  • Nel giudizio di ricusazione è fondamentale distinguere tra conoscenza degli atti e determinazioni motivazionali che incidono sul merito: la prima non è sufficiente a dimostrare pregiudizio.
  • Quando si valuti una possibile ricusazione per pregiudizio derivante da decisioni cautelari precedenti, conviene documentare in che modo quelle decisioni abbiano concretamente anticipato valutazioni sul merito che poi si ripropongono identiche nella successiva decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.