Sentenza n. 5645/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto, calendarizzandolo per il 18 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in considerazione dell’elevatissimo numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata alla restituzione al ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’Amministrazione ha successivamente attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la successiva attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa azionata, anche se non comporta ancora la definizione finale del procedimento sostanziale.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e costituisce pieno soddisfacimento della specifica pretesa di convocazione azionata con il ricorso avverso il silenzio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente estesa dell’inerzia e dal comportamento dell’amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto del numero elevato di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.
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