Ordinanza n. 170/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Piacenza ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2019
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento di ammonimento questorile adottato nei suoi confronti, nonché gli atti presupposti, conseguenti o infraprocedimentali non conosciuti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e precisa che la decisione cautelare è assunta a prescindere da ogni valutazione sul fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, poiché l’ammonimento questorile costituisce un mero avviso formale e non arreca, per sua tipologia, un pregiudizio grave e irreparabile. L’eventuale pregiudizio reputazionale o morale, genericamente allegato nel caso concreto, è stato ritenuto suscettibile di tutela risarcitoria per equivalente, ove ne ricorrano i presupposti. Nel bilanciamento degli interessi, il danno prospettato dalla ricorrente è stato considerato recessivo rispetto all’interesse protetto dal provvedimento. Il rigetto è stato pronunciato senza esaminare il fumus del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2019
La norma è indicata quale base normativa del provvedimento di ammonimento questorile impugnato.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La disposizione costituisce il fondamento processuale della valutazione della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate
La norma è richiamata quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, l’impugnazione di un ammonimento questorile richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera natura formale dell’ammonimento, in assenza di effetti concretamente lesivi allegati e provati, non integra di regola il periculum in mora.
- L’eventuale pregiudizio reputazionale o morale derivante da un ammonimento questorile, quando non sia dimostrata la sua gravità e irreparabilità e sia suscettibile di ristoro economico, non giustifica la sospensione cautelare dell’atto.
- Nella fase cautelare, il giudice può respingere la domanda per carenza del periculum in mora senza procedere alla valutazione del fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio individuale genericamente allegato può risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela perseguita dall’ammonimento questorile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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