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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22693/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia originava da una domanda risarcitoria proposta nell'ambito di un giudizio di responsabilità contro un soggetto indicato come organo amministrativo della società capogruppo della società fallita, con condanna in primo grado confermata in appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2497 c.c. e 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che la sentenza di appello era stata notificata al difensore del ricorrente via PEC in data anteriore da altra parte processuale; il ricorrente, invece, aveva calcolato il termine breve dalla notificazione da lui indicata come ricevuta successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha ritenuto che la notificazione della sentenza effettuata il 12/7/2019 da una parte processuale diversa dal contraddittore diretto del ricorrente fosse idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., senza che rilevasse la qualità di terzo chiamato o di assicuratore della parte notificante. Tenuto conto della sospensione feriale, il ricorso notificato il 16/10/2019 è risultato oltre il termine, che sarebbe scaduto l'11/10/2019. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore del controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma nel caso il motivo non è stato esaminato nel merito per tardività del ricorso.

  • art. 2497 c.c.

    norma richiamata dal ricorrente quale parametro della denunciata violazione di legge, senza che la Corte ne affronti il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    norma richiamata dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma non scrutinata nel merito per tardività.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto alla notificazione anteriore del 12/7/2019.

  • art. 326 c.p.c.

    la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve indipendentemente dalla parte che la esegua, poiché la norma non limita l'effetto alle sole parti direttamente contraddittorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è stata disposta la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 1 L. 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamato in relazione alla notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza effettuata da qualsiasi parte del processo; non è necessario che la notificazione provenga dal contraddittore diretto dell'impugnante.
  • La notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve produce effetto unitariamente considerata, anche se eseguita nell'interesse di un terzo chiamato o di una parte processuale diversa da quella contro cui si intende proporre impugnazione.
  • Quando risulti una notificazione anteriore della sentenza, l'impugnazione proposta oltre il termine breve, calcolato con l'eventuale sospensione feriale, è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte condanna il ricorrente alle spese e dà atto, se dovuto, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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