Sentenza del 24/01/2020 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Procedimento di mediazione - Improcedibilità - Udienza fissata oltre il termine di novanta giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione procedurale relativa all'art. 17-bis d.lgs. n. 546/92: si discute se il ricorso sia improcedibile se depositato prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto per la conclusione della procedura di mediazione, e quale effetto abbia la fissazione dell'udienza oltre tale termine.
La decisione
La Corte ha interpretato il comma 2 dell'art. 17-bis nel senso che il ricorso non è procedibile fino al decorso del termine di 90 giorni dalla notifica, per consentire lo svolgimento della mediazione; il giudice deve quindi attendere il termine. Ne consegue che, se l'udienza viene fissata oltre il termine dei 90 giorni, non si configura l'improcedibilità del ricorso anche se il deposito del ricorso è avvenuto prima della scadenza. In sostanza il ricorso non è stato dichiarato improcedibile e il procedimento può proseguire dopo il decorso del termine.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.
Il termine di 90 giorni costituisce un periodo di sospensione che il giudice deve rispettare prima di procedere sulla causa; la mera fissazione dell'udienza oltre tale termine esclude l'improcedibilità anche se il ricorso è stato depositato prima della scadenza.
Massime di principio
- Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 17-bis va inteso come periodo di sospensione volto a consentire la mediazione: il giudice non può decidere sulla procedibilità prima del suo decorso.
- Se l'udienza è fissata oltre il termine dei 90 giorni, il ricorso non si considera improcedibile per il solo fatto di essere stato depositato prima della scadenza; il procedimento può quindi proseguire.
- Se l'udienza viene fissata entro i 90 giorni e la mediazione non si è conclusa, la parte interessata dovrebbe chiedere il rinvio o eccepire l'improcedibilità: procedere comunque può costituire vizio procedurale reclamabile.
- Per il ricorrente è prudente attivare subito la procedura di mediazione e conservare la prova della notifica e degli atti della mediazione per far valere il corretto decorso del termine.
- Per l'amministrazione pubblica è opportuno evitare iniziative processuali che comportino discussione o decisione prima del decorso dei 90 giorni per non incorrere in censure procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 gen 2020Sentenza del 24/01/2020 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 24 gen 2020Sentenza del 24/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 24 gen 2020Sentenza del 24/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 24 gen 2020Sentenza del 24/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 24 gen 2020Sentenza del 24/01/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 24 gen 2020Sentenza del 24/01/2020 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →