Tribunale, Sentenza T-1053/23
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 22 January 2025. — Tecom Master, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark MK MICHAEL MICHELE – Earlier EU figurative mark MK MICHAEL KORS – Genuine use of the earlier mark – Article 57(2) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 64(2) of Regulation (EU) 2017/1001) – Relative ground for invalidity – Article 8(5) and Article 53(1)(a) of Regulation No 207/2009 (now Article 8(5) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-1053/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Tecom Master contro la decisione EUIPO che aveva accolto la domanda di nullità proposta da Michael Kors. Conferma che il marchio anteriore MK MICHAEL KORS era stato oggetto di uso genuino e godeva di rinomanza nell’Unione per prodotti di moda e accessori, e che il marchio contestato MK MICHAEL MICHELE poteva sfruttarne indebitamente la notorietà. Sono dichiarati irricevibili o infondati i motivi relativi al consenso/acquiescenza, all’uso genuino e alla confusione. La decisione ribadisce anche che il Tribunale non può esaminare per la prima volta censure non dedotte dinanzi alla commissione di ricorso.
Nullità di un marchio UE figurativo per uso di un segno simile al marchio anteriore rinomato MK MICHAEL KORS e per vantaggio indebito ai sensi dell'articolo 8(5) del regolamento n. 207/2009
La questione giuridica
Se l’EUIPO abbia correttamente dichiarato la nullità del marchio contestato sulla base dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8(5), dopo aver accertato: la prova dell’uso genuino del marchio anteriore; la rinomanza del marchio anteriore; la somiglianza dei segni; l’esistenza di un nesso tra i marchi; il vantaggio indebito tratto dal marchio contestato e l’assenza di giusto motivo. In via preliminare, se potessero essere esaminati per la prima volta dinanzi al Tribunale motivi nuovi fondati sull’articolo 53(3) e sull’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009, non esaminati dalla commissione di ricorso.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8(5) del regolamento n. 207/2009, il marchio anteriore deve essere effettivamente usato e rinomato, ma l’uso e la rinomanza possono essere provati anche mediante forme del segno che differiscono dalla registrazione purché non ne alterino il carattere distintivo. Inoltre, quando i segni presentano una somiglianza media sul piano visivo, fonetico e concettuale e il marchio anteriore gode di forte reputazione per prodotti identici o strettamente connessi, il pubblico può stabilire un nesso tra i marchi senza confusione; in tal caso l’uso del marchio contestato può trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore, in assenza di giusto motivo. I motivi nuovi sollevati per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili, e il motivo fondato sull’articolo 52(1)(b) è inammissibile se la commissione di ricorso non lo ha esaminato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53(1)(a) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53(3) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 57(2) e (3) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8(5) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 15(1)(a) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 64(2) e (3) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 18(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 10(3) e (4) del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità di un marchio UE figurativo per sfruttamento indebito della rinomanza del marchio anteriore MK MICHAEL KORS
La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione figurativo. Il contenzioso oppone Tecom Master, SL, titolare del marchio contestato, a EUIPO, con intervento di Michael Kors (Switzerland) International GmbH, titolare del marchio anteriore MK MICHAEL KORS.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio contestato era stato richiesto il 4 settembre 2014 per prodotti delle classi 18 e 25, tra cui bagagli, borse, portafogli, copricapo, calzature e abbigliamento. Michael Kors aveva presentato domanda di nullità nel 2020 fondandola, tra l’altro, sul marchio anteriore figurativo UE MK MICHAEL KORS, registrato dal 2004 per prodotti sostanzialmente analoghi. Nel corso del procedimento dinanzi a EUIPO era stata chiesta prova dell’uso genuino del marchio anteriore, poi ritenuta sufficiente dalla divisione di cancellazione e dalla commissione di ricorso, che aveva accolto la nullità sulla base dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8(5).
Normativa applicabile
Il Tribunale distingue tra diritto sostanziale e processuale. Poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 4 settembre 2014, il merito è disciplinato dal regolamento n. 207/2009; quanto alla procedura, si applicano il regolamento 2017/1001 e il regolamento delegato 2018/625. Vengono richiamati, in particolare, gli articoli 52(1)(b), 53(1)(a), 53(3), 57(2) e (3), 8(1)(b), 8(5), 15(1)(a) del regolamento n. 207/2009, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento 2017/1001.
Ricevibilità dei motivi
Il primo motivo, fondato sull’articolo 53(3) e relativo al preteso consenso del titolare anteriore alla registrazione e all’uso del segno contestato, è dichiarato irricevibile perché sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale è limitato alla legittimità della decisione della commissione di ricorso e che le parti non possono alterare l’oggetto della controversia. Anche il motivo basato sull’articolo 52(1)(b) è respinto, poiché la commissione di ricorso non aveva esaminato tale fondamento di nullità.
Uso genuino del marchio anteriore
Sul terzo motivo, il Tribunale conferma che l’uso genuino del marchio anteriore era stato provato per le classi 18 e 25. Rileva che la commissione di ricorso aveva correttamente valutato documenti relativi a vendite, campagne pubblicitarie, cataloghi, fatture, stampa e social media. Quanto alla forma del segno utilizzata, il Tribunale afferma che l’uso di variazioni grafiche o di presentazioni in cui compaiono gli elementi "MK" e "Michael Kors" non altera il carattere distintivo del marchio registrato, perché gli elementi principali restano riconoscibili e percepiti come indicazione dell’origine commerciale. Precisa inoltre che, ai fini dell’articolo 57(2) e (3), il periodo di uso rilevante decorre dalla pubblicazione della domanda del marchio contestato, non dalla data di deposito.
Rinomanza del marchio anteriore
Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore godeva, alla data rilevante, di una forte rinomanza nell’Unione per prodotti delle classi 18 e 25. La prova era data da dati di vendita, campagne su riviste di grande diffusione, visibilità su social media, copertura stampa, presenza nei punti vendita e investimenti promozionali in vari Stati membri. Il fatto che la prova si riferisse spesso alla forma usata del segno e non solo alla forma registrata non impediva di riconoscere la rinomanza, poiché quella forma non alterava il carattere distintivo del marchio.
Somiglianza tra i segni e nesso mentale
Quanto alla comparazione, il Tribunale ritiene che i segni fossero simili in grado medio sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Il tratto comune "MK" è considerato distintivo e visivamente attraente in entrambi i segni; gli elementi differenzianti "Kors" e "Michele" sono in posizione secondaria e non bastano a neutralizzare la somiglianza complessiva. La presenza del nome "Michael" in entrambi i segni rafforza anche la similitudine concettuale. Su tale base, il pubblico di riferimento, composto dal grande pubblico dell’Unione con attenzione media, poteva stabilire un nesso tra i marchi senza confonderli.
Vantaggio indebito e assenza di giusto motivo
Il Tribunale approva anche l’accertamento secondo cui l’uso del marchio contestato per prodotti identici o strettamente connessi consentiva di agganciarsi alla forza attrattiva e agli investimenti promozionali del marchio rinomato, traendone un vantaggio indebito. Inoltre, la ricorrente non aveva né dedotto né provato un giusto motivo per tale uso. Ne segue che erano soddisfatte le condizioni dell’articolo 8(5) del regolamento n. 207/2009.
Dispositivo e rilievo pratico
Il ricorso è integralmente respinto. Tecom Master è condannata alle spese del procedimento, mentre EUIPO sopporta le proprie spese; la società interveniente ottiene la condanna della ricorrente alle proprie spese. La pronuncia è rilevante perché ribadisce l’ampiezza della tutela dei marchi UE rinomati nel settore moda e la possibilità di provare uso e reputazione anche mediante forme del segno che non ne alterino il carattere distintivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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