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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-271/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 22 January 2025. — Andrey Melnichenko v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the list – Concept of ‘leading businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation’ – Article 2(1)(g) of Council Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment – Proportionality – Right to property – Right to respect for private life. — Case T-271/22

Giurisprudenza europea62022TJ0271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Andrey Melnichenko contro il congelamento dei fondi e il divieto di ingresso nell’UE. Ritiene sufficientemente provato che il ricorrente rientra nel criterio del “leading businessperson” operante in settori che forniscono entrate rilevanti al governo russo. Esclude altresì che le misure siano sproporzionate o violino i diritti fondamentali invocati.

Conferma della legittimità dell’inserimento e del mantenimento di Andrey Melnichenko nelle liste UE di congelamento fondi per il criterio del “leading businessperson” operante in settori che forniscono entrate sostanziali al governo russo.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel includere e poi mantenere il nome del ricorrente nelle liste UE di sanzioni, in particolare applicando il criterio del “leading businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation” di cui all’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145/PESC e all’articolo 3(1)(g) del Regolamento (UE) n. 269/2014; e se le misure fossero sproporzionate o lesive dei diritti fondamentali di proprietà e vita privata.

Principio di diritto

La Corte conferma che il Consiglio può mantenere in lista un soggetto qualificato come “leading businessperson” quando, sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti, risulti che egli ha un peso economico rilevante in settori che costituiscono una fonte sostanziale di entrate per il governo russo; non è necessario dimostrare un nesso personale stretto o una complicità diretta con il governo russo. Nel caso di specie, il ruolo del ricorrente quale fondatore e beneficiario di un trust che deteneva partecipazioni in EuroChem e SUEK, la sua posizione di vertice e il rilievo dei settori fertilizzanti ed energia hanno giustificato sia l’inclusione sia il mantenimento in elenco; le misure sono inoltre ritenute proporzionate e compatibili con i diritti di proprietà e alla vita privata, anche alla luce delle deroghe previste dal regime sanzionatorio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 215(2) TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 TUE
  • Decisione 2014/145/PESC
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Decisione (PESC) 2022/397
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396
  • Decisione (PESC) 2022/1530
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
  • Decisione (PESC) 2023/572
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
  • Decisione (PESC) 2022/2479
  • Regolamento (UE) 2022/2475

Congelamento fondi e mantenimento in lista di Andrey Melnichenko

La sentenza concerne un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal sig. Andrey Melnichenko avverso gli atti del Consiglio che lo hanno inizialmente inserito e poi mantenuto nelle liste UE di misure restrittive adottate in relazione all’Ucraina. Il Tribunale esamina in particolare l’applicazione del criterio del “leading businessperson” di cui all’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145/PESC e all’articolo 3(1)(g) del Regolamento (UE) n. 269/2014.

Contesto normativo e cronologia degli atti

Il regime sanzionatorio discende dalla Decisione 2014/145/PESC e dal Regolamento (UE) n. 269/2014, adottati rispettivamente sulla base dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215(2) TFUE. Dopo il rafforzamento del quadro normativo con la Decisione 2022/329 e il Regolamento 2022/330, il Consiglio ha incluso il ricorrente nelle liste con la Decisione (PESC) 2022/397 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396, poi ha confermato la misura con la Decisione (PESC) 2022/1530 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, e infine con la Decisione (PESC) 2023/572 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571.

Fatti essenziali e motivi dell’inserimento

Secondo le motivazioni dei primi atti, il ricorrente era indicato come industriale russo proprietario di EuroChem Group e SUEK, appartenente al circolo più influente di imprenditori vicini al governo russo, e presente al noto incontro del 24 febbraio 2022 con il Presidente Putin. Nelle motivazioni dei successivi atti di mantenimento, il Consiglio ha sottolineato anche il trasferimento delle partecipazioni alla moglie e il permanere del beneficio economico derivante da tali asset.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, in particolare diritto di proprietà e rispetto della vita privata e familiare;
  • errore di valutazione, contestando sia la qualificazione come “leading businessperson” sia la conclusione che i settori in cui opera EuroChem e SUEK forniscano una fonte sostanziale di entrate al governo russo.

Valutazione delle prove e standard di controllo

Il Tribunale ribadisce che il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive deve essere effettivo e può riguardare la verifica della solidità fattuale delle motivazioni, alla luce dell’articolo 47 della Carta. Il Consiglio deve fornire un corpo di elementi concreti, precisi e concordanti; tuttavia, in un contesto di difficile acquisizione di prove, può fare affidamento su fonti pubblicamente accessibili, articoli di stampa e informazioni reperibili online. Le fonti prodotte nei file WK sono ritenute affidabili nel loro complesso.

Interpretazione del criterio (g)

Il Tribunale chiarisce che il criterio dell’articolo 2(1)(g) non richiede la prova di un rapporto stretto o di interdipendenza personale con il governo russo. È sufficiente che il soggetto sia un imprenditore di primo piano e che operi in settori che costituiscono una fonte sostanziale di entrate per tale governo. La nozione di “leading businessperson” va letta alla luce dell’importanza professionale, della dimensione delle attività e del peso economico delle partecipazioni o funzioni detenute.

Applicazione al ricorrente: inserimento iniziale

Il Tribunale ritiene che il ricorrente potesse essere considerato titolare, da un punto di vista economico, delle partecipazioni gestite dal trust FirstLine Trust, di cui era settlor e beneficiario, e che il ricorso a un veicolo fiduciario non escluda la sostanza economica del controllo/beneficio. La sua partecipazione al meeting del 24 febbraio 2022 con il Presidente Putin, pur non decisiva da sola, rafforza la qualificazione. Inoltre, la rilevanza di EuroChem nel settore dei fertilizzanti e di SUEK nel settore energetico conferma il suo profilo di imprenditore di vertice; tali settori sono idonei a generare entrate sostanziali per la Federazione russa.

Applicazione al ricorrente: primo e secondo mantenimento

Per il primo mantenimento, il Tribunale osserva che la situazione generale in Ucraina restava gravissima e che il cambiamento individuale invocato dal ricorrente non era rilevante, poiché il trasferimento del ruolo di beneficiario alla moglie non equivaleva a una reale cessazione del suo interesse economico. Per il secondo mantenimento, il Tribunale valorizza l’ulteriore evidenza secondo cui il ricorrente continuava a beneficiare del patrimonio trasferito e non aveva dimostrato una discontinuità sostanziale. Il Consiglio poteva quindi mantenere il nome in lista senza errore di valutazione.

Proporzionalità e diritti fondamentali

Il Tribunale respinge anche il motivo fondato su articoli 7 e 17 della Carta. Ricorda che tali diritti non hanno protezione assoluta e che, ai sensi dell’articolo 52(1) della Carta, le limitazioni devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale, perseguire un obiettivo di interesse generale e risultare proporzionate. Le misure contestate perseguono un obiettivo di politica estera e sicurezza di primario interesse generale e sono idonee e necessarie, anche perché esistono deroghe per esigenze essenziali. Le lamentele relative a vita familiare, residenza in Svizzera, attività di EuroChem e sicurezza alimentare globale sono respinte per difetto di nesso o di prova.

Esito e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, conferma la legittimità dell’inserimento e del successivo mantenimento del ricorrente nelle liste di congelamento fondi e condanna il ricorrente alle spese, con la Commissione che sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Come è indicizzato

Materiesanzioni uepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondidiritti fondamentalicontrollo giurisdizionale degli atti ue

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