Tribunale, Sentenza T-1093/23
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 22 gennaio 2025. — AH contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Diniego di concessione dell’indennità di dislocazione – Calcolo del periodo quinquennale di riferimento – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Responsabilità. — Causa T-1093/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso di un agente contrattuale contro il diniego dell'indennità di dislocazione da parte del PMO. Stabilisce che, nel caso di continuità temporale tra due contratti con diverse istituzioni dell'Unione ma nello stesso Stato membro, il passaggio da un datore di lavoro all'altro non giustifica una nuova decorrenza del periodo quinquennale di riferimento. Viene quindi annullata la decisione impugnata e riconosciuto il diritto all'indennità dal 1° febbraio 2023; è respinta invece la domanda autonoma di risarcimento del danno morale.
Indennità di dislocazione di un agente contrattuale: il cambio di datore di lavoro all'interno dell'Unione, senza interruzione del servizio e senza mutamento dello Stato della sede di servizio, non impone una nuova decorrenza del periodo quinquennale di riferimento.
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto, il passaggio di un agente contrattuale da un'istituzione dell'Unione a un'altra, nello stesso Stato membro e senza interruzione temporale tra i contratti, comporti una nuova "entrata in servizio" con rideterminazione del periodo quinquennale di riferimento per l'indennità di dislocazione; se, in caso negativo, il diritto già riconosciuto debba essere mantenuto; e se il diniego sia viziato da errore di diritto e manifesto errore di valutazione. È stata inoltre esaminata la domanda di risarcimento del danno morale.
Principio di diritto
Ai fini dell'indennità di dislocazione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto, il mero cambiamento di istituzione o di organo dell'Unione, quando non vi sia alcuna interruzione temporale tra i contratti e lo Stato della sede di servizio resti immutato, non comporta necessariamente una nuova entrata in servizio né la rideterminazione del periodo quinquennale di riferimento. Se la situazione sostanziale dell'agente non è mutata e gli oneri e gli svantaggi compensati dall'indennità restano identici, il diritto già riconosciuto deve essere mantenuto; il diniego fondato sulla sola variazione del datore di lavoro, in tali circostanze, costituisce errore di diritto e manifesto errore di valutazione. Il danno morale allegato è, in linea di principio, integralmente riparato dall'annullamento dell'atto illegittimo.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 69 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 92 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 21 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Indennità di dislocazione di un agente contrattuale: continuità del diritto in caso di passaggio tra istituzioni nello stesso Stato membro
La sentenza del Tribunale, resa in un ricorso ex articolo 270 TFUE, riguarda il diniego dell'indennità di dislocazione a un agente contrattuale che, senza interruzioni tra i contratti, è passato dal Comitato delle regioni al Segretariato generale del Consiglio, restando in Belgio quale Stato della sede di servizio.
Fatti e procedimento principale
AH, cittadino italiano residente a Bruxelles dal 2017, è stato assunto il 1° ottobre 2022 come agente contrattuale GF 1 presso il Comitato delle regioni. In sede di primo inquadramento gli era stata riconosciuta l'indennità di dislocazione ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII.
Il 31 gennaio 2023 AH ha cessato il servizio presso il Comitato delle regioni ed è entrato il giorno successivo in servizio presso il Segretariato generale del Consiglio. Il PMO della Commissione, con decisione del 9 febbraio 2023, ha fissato i diritti pecuniari per la nuova entrata in servizio e ha negato l'indennità di dislocazione. Il reclamo amministrativo presentato ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto è stato respinto dall'AACC l'11 agosto 2023.
Domanda e motivi dedotti
Il ricorrente chiedeva:
- l'annullamento della decisione del PMO;
- il riconoscimento del diritto all'indennità dal 1° febbraio 2023;
- il risarcimento di EUR 5.000 per danno morale.
A sostegno dell'annullamento deduceva due motivi:
- errore manifesto di valutazione ed errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto, poiché il suo passaggio da un'istituzione all'altra, senza interruzione e senza cambio di Stato della sede di servizio, avrebbe dovuto preservare la continuità del diritto già riconosciuto;
- violazione del principio di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale ricorda che gli agenti contrattuali possono beneficiare dell'indennità di dislocazione in forza dell'articolo 92 del RAA, tramite rinvii agli articoli 20 e 21 del medesimo regime, e che la disciplina sostanziale è contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto.
La disposizione subordina l'indennità a due condizioni cumulative:
- il dipendente non deve avere né aver mai avuto la nazionalità dello Stato della sede di servizio;
- non deve aver abitualmente abitato o svolto l'attività professionale principale nel territorio europeo di tale Stato durante il periodo di cinque anni che termina sei mesi prima dell'entrata in servizio.
Ragionamento del Tribunale sull'interpretazione dell'articolo 4 dell'allegato VII
Il Tribunale ribadisce la funzione dell'indennità di dislocazione: essa mira a compensare gli oneri e gli specifici svantaggi derivanti dall'entrata in servizio presso l'Unione, quando il personale è costretto a trasferire la residenza nello Stato della sede di servizio e a integrarsi in un nuovo ambiente.
Esamina poi la giurisprudenza invocata dalle parti, in particolare:
- Grazyte/Commissione: la nuova entrata in servizio rileva quando il passaggio tra agenzie comporta anche un cambiamento dello Stato della sede di servizio, poiché l'agente si trova in una nuova situazione di "spaesamento";
- KO/Commissione, LF/Commissione e Quadri di Cardano/Commissione: la rideterminazione dei diritti pecuniari avviene in occasione di ciascuna entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro quando manca la continuità tra i contratti.
Il Tribunale osserva però che tali precedenti non erano sovrapponibili al caso concreto, perché qui:
- non vi è stata alcuna interruzione temporale tra i due contratti;
- entrambi gli enti di servizio erano situati in Belgio;
- lo Stato della sede di servizio non è cambiato;
- la situazione sostanziale del ricorrente, già valutata al momento dell'assunzione presso il Comitato delle regioni, non è mutata all'atto dell'assunzione presso il Consiglio.
Ne consegue che il cambio di datore di lavoro era, in questo caso, puramente formale e non incideva sugli oneri e sugli svantaggi che l'indennità intende compensare. Il PMO ha quindi commesso un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione nel considerare il nuovo contratto come una nuova entrata in servizio idonea a far decorrere un diverso periodo quinquennale di riferimento.
Effetti della decisione: annullamento e riconoscimento del diritto
Accolto il primo motivo, il Tribunale annulla la decisione del 9 febbraio 2023 senza esaminare gli altri argomenti e il secondo motivo. In ragione della natura pecuniaria della controversia, esercita anche la competenza di merito e riconosce espressamente che AH ha diritto all'indennità di dislocazione a partire dal 1° febbraio 2023.
Domanda di risarcimento del danno morale
Quanto alla richiesta di EUR 5.000 per danno morale, il Tribunale ricorda che la responsabilità dell'Unione richiede illecito, danno e nesso causale, ma che l'annullamento di un atto illegittimo costituisce normalmente una riparazione adeguata del pregiudizio morale, salvo prova di un danno ulteriore non compensato.
Nel caso concreto, le sofferenze allegate dal ricorrente derivavano dalla delusione, dalla carenza di motivazione percepita e dal tempo impiegato per il contenzioso; tuttavia, poiché il vizio dell'atto impugnato è stato accolto e la decisione è stata annullata, il Tribunale ritiene il danno morale integralmente soddisfatto dall'annullamento. La domanda risarcitoria è quindi respinta.
Dispositivo e spese
Il Tribunale:
- annulla la decisione del PMO del 9 febbraio 2023;
- dichiara che AH ha diritto all'indennità di dislocazione dal 1° febbraio 2023;
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna la Commissione alle spese, in quanto sostanzialmente soccombente.
Principio affermato
La pronuncia afferma che, per l'indennità di dislocazione, il cambio di istituzione o organo dell'Unione non impone una nuova verifica del diritto quando il personale continua a lavorare senza interruzione nello stesso Stato membro e senza mutare la sede di servizio; in tale ipotesi, la continuità sostanziale del rapporto impedisce di trattare il nuovo contratto come una nuova entrata in servizio ai fini del periodo di riferimento quinquennale.
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