Tribunale, Sentenza T-498/19
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 22 gennaio 2025. — Banco Cooperativo Español, SA contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa ai contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2019 – Articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Nozione di «cambiamento di status» – Sistema di tutela istituzionale – Eccezione di illegittimità. — Causa T-498/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Banco Cooperativo Español contro la decisione del SRB sul contributo ex ante 2019 al Fondo di risoluzione unico. La pronuncia chiarisce che la partecipazione a un IPS avvenuta nel 2018 non poteva essere considerata per il contributo 2019, perché il sistema di calcolo si fonda sulle informazioni del bilancio disponibile al 31 dicembre 2017. Viene inoltre esclusa l’illegittimità degli articoli 12, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 rispetto alla direttiva 2014/59.
Calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico: il Tribunale decide che la partecipazione di un ente a un sistema di tutela istituzionale nel 2018 non deve essere presa in considerazione per il contributo 2019, né rende illegittimi gli articoli 12, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.
La questione giuridica
Se, ai fini del calcolo del contributo ex ante 2019 al Fondo di risoluzione unico, il SRB dovesse considerare la partecipazione della ricorrente a un sistema di tutela istituzionale iniziata nel 2018; e, in subordine, se gli articoli 12, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 siano illegittimi perché contrari all’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59/UE.
Principio di diritto
Ai fini del calcolo dei contributi ex ante al SRF, il SRB deve basarsi sulle informazioni relative all’ultimo bilancio d’esercizio approvato e certificato disponibile al 31 dicembre dell’anno N-1, cioè normalmente riferito all’anno N-2; ne consegue che una partecipazione a un sistema di tutela istituzionale intervenuta nell’anno N-1, come nel 2018 per il contributo 2019, non può essere presa in considerazione. Gli articoli 12, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non violano l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59/UE, poiché la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel fissare le date di riferimento del metodo di correzione del contributo in funzione del rischio, e la scelta operata non è viziata da errore manifesto, sviamento di potere o manifesta eccedenza di potere.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 70, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 4 regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 6, paragrafo 5, regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 7, paragrafo 4, regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 12, paragrafo 2, regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 14, paragrafi 1-5, regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 16 regolamento delegato (UE) 2015/63
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 103, paragrafi 2 e 7, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 103, paragrafo 7, lettera h), direttiva 2014/59/UE
- Articolo 113, paragrafo 7, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 2, paragrafo 1, punto 8, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Calcolo del contributo ex ante 2019 e partecipazione a un IPS
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Banco Cooperativo Español, SA contro una decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) relativa al calcolo del contributo ex ante dovuto per il 2019 al Fondo di risoluzione unico. La questione centrale è se il SRB dovesse tenere conto del fatto che la ricorrente è entrata a far parte di un sistema di tutela istituzionale (IPS) nel 2018.
Fatti e iter procedurale
La ricorrente è un ente creditizio spagnolo membro dell’IPS del Banco Cooperativo IPS, autorizzato dalla Banca di Spagna nel marzo 2018 ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013. Il SRB aveva inizialmente adottato nel 2019 la decisione di calcolo dei contributi ex ante per il periodo 2019; dopo la giurisprudenza della Corte sulla motivazione di decisioni analoghe, l’8 agosto 2022 ha revocato e sostituito la decisione iniziale con la decisione impugnata.
Domande giuridiche sollevate
La ricorrente ha dedotto due motivi:
- violazione degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63, perché il SRB non avrebbe considerato la partecipazione all’IPS nel 2018;
- in subordine, eccezione di illegittimità degli articoli 12, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per contrasto con l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59.
Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB. Osserva che, letti complessivamente, il ricorso e la memoria di adattamento identificano chiaramente le disposizioni contestate, ossia l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. Richiama inoltre l’articolo 277 TFUE e la necessità che esista un nesso tra l’atto impugnato e la disposizione di cui si eccepisce l’illegittimità.
Interpretazione degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63
Il Tribunale ricostruisce il sistema di calcolo dei contributi ex ante: il SRB determina il contributo sulla base delle informazioni fornite dagli enti conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63, che impone la trasmissione dell’ultimo bilancio approvato e disponibile al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione.
Ne deriva che, per il contributo 2019, le informazioni rilevanti sono quelle riferite al bilancio relativo all’anno di riferimento N-2, cioè il 2017. Una partecipazione a un IPS intervenuta nel 2018 è dunque successiva al bilancio rilevante e non può essere considerata. Il Tribunale chiarisce che l’articolo 12, paragrafo 2, precisa solo che un cambiamento di status non incide sul contributo dovuto nello stesso anno in cui il cambiamento avviene, ma non impone di tenerne conto per l’anno successivo.
Respinta la lettura estensiva invocata dalla ricorrente
Il Tribunale esclude che l’articolo 14, paragrafi 5 e 17, paragrafo 3, possano fondare una diversa soluzione: tali disposizioni disciplinano aggiornamenti e rettifiche di informazioni già riferite al periodo pertinente, non consentono di trasporre nel calcolo dati relativi a un anno diverso. Viene respinto anche l’argomento secondo cui il sistema dovrebbe considerare la “fotografia” dell’ente al 1° gennaio, perché il metodo normativo scelto si fonda invece su bilanci approvati e certificati, per ragioni di affidabilità, comparabilità e coerenza.
Conformità con l’articolo 103 della direttiva 2014/59
Quanto alla legittimità del regolamento delegato, il Tribunale rileva che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel precisare, tramite atti delegati, le regole di correzione dei contributi in funzione del rischio. L’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 richiede di tener conto della partecipazione a un IPS, ma non stabilisce quando tale dato debba essere preso in considerazione. Il Tribunale verifica solo l’eventuale errore manifesto, sviamento di potere o manifesta eccedenza di potere e conclude che la scelta del regolatore è giustificata dalla necessità di fissare una data comune, garantire comparabilità dei dati e consentire un calcolo affidabile dei contributi.
Esame del primo motivo e dispositivo
Applicando l’interpretazione sopra indicata, il Tribunale afferma che il SRB non ha commesso errori di diritto nel non considerare la partecipazione della ricorrente all’IPS, poiché tale partecipazione è divenuta definitiva solo nel 2018 e non risultava dal bilancio rilevante per il 2017. Il ricorso è quindi respinto integralmente. La ricorrente è condannata alle spese del SRB, mentre la Commissione sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che il calcolo dei contributi ex ante al SRF è ancorato a dati contabili storici, non a eventi sopravvenuti nel corso dell’anno precedente il periodo di contribuzione. Conferma inoltre la validità del meccanismo regolamentare che esclude la considerazione di cambiamenti di status intervenuti nell’anno N-1, anche quando riguardino l’adesione a un IPS, purché la scelta normativa non sia manifestamente irragionevole o ultra vires.
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