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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4871/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame nei confronti di Riolo, indagato per partecipazione all'associazione mafiosa (Cosa Nostra catanese). La difesa deduceva difetto di motivazione e travisamento degli elementi indiziari in relazione all'art. 416-bis c.p., sostenendo che alcune intercettazioni si riferivano a fatti già avvenuti e che la mera predisposizione di un elenco di attività commerciali non prova la concreta realizzazione di estorsioni né la messa a disposizione del ricorrente al sodalizio. Inoltre si censurava la valutazione delle esigenze cautelari, per la mancata considerazione della distanza temporale dei fatti, della lunga detenzione dall'ottobre 2020 e degli elementi di personalità e comportamento del detenuto idonei, secondo la difesa, a superare le presunzioni di legge.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificità e, in sostanza, una indebita rielaborazione del materiale indiziario e una mera ricostruzione alternativa non consentita in sede di legittimità. Si è osservato che le censure erano generiche (rinvio alle doglianze di merito senza precisarne il contenuto) e che non è stato indicato in quali parti la motivazione del Tribunale sarebbe mancante, contraddittoria o illogica. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato il regime di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. e ritenuto irrilevante la sola distanza temporale o la detenzione prolungata in mancanza di elementi fattuali idonei a dimostrare la cessazione definitiva dei rapporti con l'associazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina la partecipazione ad associazione mafiosa; nel provvedimento è il capo di imputazione per cui sono valutati i gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Regime speciale relativo alle esigenze cautelari nel contesto associativo che comporta una particolare presunzione circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari non facilmente superabile senza elementi fattuali concreti che dimostrino la cessazione dei legami con il sodalizio.

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede i requisiti formali dell'impugnazione; qui richiamato per la necessità di specificità delle censure mosse nel ricorso per consentire l'autonoma individuazione delle questioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il catalogo delle censure di motivazione in cassazione; la Corte ha richiamato che non sono ammissibili censure generiche come motivazione illogica/insufficiente senza indicazioni puntuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per comminare il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Provvedimento organizzativo attinente agli adempimenti da parte dell'istituto penitenziario, cui la Corte demanda l'eventuale comunicazione/adempimenti in favore del detenuto.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti del riesame è essenziale indicare con precisione in quali parti la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o manifestamente illogica; rimandi generici alle censure di merito rendono il ricorso inammissibile.
  • Non è consentito al giudice di legittimità riconsiderare i fatti e le prove sostituendosi al giudice di merito: le doglianze devono riguardare l'adeguatezza logico-giuridica delle ragioni espresse nella motivazione, non una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Per le misure cautelari in materia di associazione mafiosa l'art. 275, comma 3 c.p.p. impone un regime che rende difficile superare le presunzioni di esigenze cautelari soltanto con argomentazioni generiche; occorrono elementi fattuali concreti e specifici che dimostrino la cessazione dei legami associativi.
  • Le contestazioni relative alla temporalità degli elementi indiziari (fatti datati) e alla lunga detenzione devono essere supportate da prove o da fatti nuovi e specifici che dimostrino l'interruzione dei rapporti e il venir meno del pericolo, altrimenti non sono idonee a scalfire la gravità indiziaria o le esigenze cautelari.
  • In fase di impugnazione è strategico dettagliare le parti della motivazione ritenute viziata e produrre documentazione/elementi nuovi (comportamento in carcere, testimonianze, attività lavorativa, provvedimenti amministrativi) che possano effettivamente dimostrare il mutamento della situazione di fatto.

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