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Sentenza

Sentenza n. 5092/2026 - Roma, Sezione 1B

Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento del Decreto del Direttore Centrale n. 29985 del 14.12.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, ivi compreso l'Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202301789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali e regionale di determinazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento del decreto regionale che determinava gli importi asseritamente dovuti, nonché dei decreti ministeriali e dell'accordo Stato-Regioni relativi al meccanismo del payback. Il ricorso deduceva profili di illegittimità degli atti impugnati, senza che la sentenza ne esaminasse il merito. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti che accertano l'avvenuto versamento dell'importo ridotto. Poiché nel caso concreto risultava la dichiarazione di pagamento da parte della ricorrente, ma non la comunicazione regionale richiesta dalla norma, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il pagamento della quota ridotta rendeva tuttavia priva di utilità la prosecuzione del giudizio e determinava la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite

    La cessazione della materia del contendere è subordinata alla comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto; la mera dichiarazione di pagamento della parte determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro normativo applicato alla definizione del giudizio.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione integrale delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente, in presenza di eccezionali ragioni individuate dal giudice, la compensazione integrale delle spese di lite.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede il verificarsi degli specifici adempimenti procedimentali da essa prescritti; non è sufficiente la dichiarazione unilaterale della parte circa l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
  • Quando il pagamento o altro comportamento sopravvenuto elimina ogni utilità concreta della prosecuzione del giudizio, ma non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di eccezionali ragioni connesse alla peculiarità delle questioni trattate e all'andamento della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDisciplina professionale
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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