Sentenza del 22/01/2015 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ICI - Area edificabile - Ente impositore - Concessione convenzione - Società costruttrice - Lavori adattamento area - Ente impositore - Valore assoggettamento tassazione - Oneri sostenuti - Mancata decurtazione - Non rileva - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. L’area edificabile concessa in convenzione resta assoggettabile a ICI nei confronti della società concessionaria e i costi sostenuti per l’adattamento dell’area non possono ridurre il valore imponibile quando tale decurtazione non sia stata prevista contrattualmente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società contestavano l’assoggettamento a ICI dell’area edificabile loro concessa in convenzione e, in particolare, sostenevano che dal valore imponibile dovessero essere detratti gli oneri sostenuti per i lavori di adattamento dell’area. La pretesa di decurtazione non era tuttavia prevista dalla convenzione stipulata con il Comune.
Norme richiamate
ICI
L’area edificabile è soggetta a imposizione ICI anche quando sia stata concessa dall’ente pubblico a una società privata mediante convenzione, purché la società concessionaria sia il soggetto tenuto al pagamento secondo il rapporto concessorio e tributario.
Convenzione tra ente impositore e società concessionaria
Gli oneri sostenuti dalla concessionaria per adattare l’area non possono essere automaticamente portati in diminuzione del valore imponibile; la decurtazione deve risultare da una specifica previsione contrattuale.
Massime di principio
- La concessione o disponibilità convenzionale di un’area edificabile non esclude, di per sé, l’assoggettamento a imposta del concessionario.
- I costi sostenuti dal contribuente per rendere utilizzabile o edificabile un’area non riducono automaticamente la base imponibile: occorre verificare la disciplina fiscale applicabile e, quando rilevante, l’esistenza di una specifica clausola convenzionale.
- Le condizioni economiche e fiscali contenute nella convenzione devono essere esaminate con particolare attenzione, perché ciò che non è espressamente previsto difficilmente può essere fatto valere come detrazione o riduzione dell’imposta.
- In caso di contestazione dell’imposta, il contribuente deve dimostrare sia il titolo che giustifica la riduzione del valore imponibile sia la sua compatibilità con la normativa tributaria, non essendo sufficiente provare l’effettivo sostenimento di spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 29 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →