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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 208/2025 pubblicata in data 04/06/2025, nell’ambito del procedimento R.G. 121/2025, notificata in data 11/06/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente, sig.ra Coppo, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, ed in particolare: Euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna Il Ministero resistente a provvedere in tal senso.

Giustizia amministrativa202600058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 208/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero soccombente, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 1.500 euro, ed era stato condannato il Ministero a provvedere. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato. La ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti processuali dell'ottemperanza, compreso l'infruttuoso decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l'Amministrazione aveva omesso di dare esecuzione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza e di attribuire alla ricorrente le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del Commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integra, nel caso concreto, uno dei presupposti processuali per la proposizione dell'ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente prodotto e notificato all'amministrazione soccombente, sia decorso inutilmente il termine legalmente previsto per l'adempimento e risulti l'inottemperanza dell'amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che condanni l'amministrazione al pagamento di somme determinate, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, quando l'attività commissariale sia connessa ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; in tal caso il relativo compenso può ritenersi incluso nel trattamento economico ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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