Cassazione Penale, Sentenza n. 15133/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per rapina aggravata in concorso, deducendo: 1) errata valutazione e travisamento probatorio con riferimento all'affidabilita della persona offesa e del riconoscimento sia fotografico che in dibattimento, in ragione di contraddizioni nelle diverse descrizioni del rapinatore (caratteristiche somatiche, lingua, piercing, uso di veicolo) e di autosuggestione dovuta a ripetute sottoposizioni dell'immagine; errore inoltre sul richiamo temporale di un episodio rilevante. 2) nullita o inutilizzabilita della ricognizione ai sensi degli artt. 213 e 214 c.p.p. per difformita delle modalita e scarsa somiglianza dei soggetti utilizzati; 3) eccessivita della pena e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo e stato ritenuto inammissibile perche consiste in una censura non consentita volta a rimettere in discussione la valutazione di merito dell'attendibilita dei testimoni e del riconoscimento; non e stato individuato un concreto travisamento probatorio o omissione di prova decisiva. Il secondo motivo e stato ritenuto generico e manifestamente infondato: non sono state indicate puntualmente le violazioni formali contestate e la giurisprudenza esclude che la non perfetta somiglianza dei soggetti utilizzati in ricognizione determini automaticamente la nullita o inutilizzabilita dell'atto; inoltre la mancata immediata eccezione avrebbe determinato decadenza. Il terzo motivo e stato ritenuto generico e infondato in quanto il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientra nella valutazione del giudice di merito e non appare arbitrario o manifestamente illogico. Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilita del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la cui liquidazione e demandata alla Corte d'appello di Ancona.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte rileva che non e consentito usare tale norma per riformulare in cassazione la valutazione di attendibilita dei testi, atteso il divieto di sindacare il merito probatorio in sede di legittimita.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nella parte relativa ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte evidenzia i limiti alla deducibilita di questioni di prova in sede di legittimita secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama il perimetro delle doglianze ammissibili in cassazione relative alla motivazione, distinguendo quelle che possono essere esaminate da quelle che implicano nuova valutazione di merito.
artt. 213 e 214 cod. proc. pen.
Norme disciplinanti la ricognizione e le modalita di individuazione dei soggetti da porre a riconoscimento; la Corte afferma che l'inosservanza delle formalita riguardanti la somiglianza dei soggetti non determina automaticamente nullita o inutilizzabilita dell'atto e che l'eventuale nullita e relativa e va eccepita immediatamente.
art. 133 cod. pen.
Richiamato rispetto ai criteri di determinazione della sanzione e al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte ritiene che il giudizio di merito sul bilanciamento, se ben motivato e non manifestamente illogico, sia insindacabile in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la inammissibilita del ricorso con profili di colpa.
art. 110, comma 3, d.p.r. 115/2002
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, demandando la quantificazione alla Corte d'appello di Ancona.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non e ammessa una rinnovata valutazione della credibilita dei testimoni o della persuasivita degli elementi probatori quando la censura si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio; tali censure sono inammissibili se mirano soltanto a rimettere in discussione il giudizio di merito.
- La ricognizione ai sensi degli artt. 213 e 214 c.p.p. deve essere svolta con soggetti quanto piu somiglianti possibile a quello da riconoscere, ma la mancata perfetta corrispondenza non comporta automaticamente nullita dell'atto; l'eccezione di nullita relativa deve essere sollevata immediatamente a pena di decadenza.
- Per lamentare un travisamento probatorio in Cassazione e necessario indicare l'introduzione nella motivazione di un fatto non presente nel processo o l'omissione di una prova decisiva; non e sufficiente chiedere una diversa valutazione della portata delle prove.
- Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti e materia riservata al giudice di merito; in Cassazione la sindacabilita e stretta e ammessa solo per manifesta illogicita o arbitrio nella motivazione.
- La proposizione di un ricorso infondato o ammissibilmente inammissibile puo comportare condanne al pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; e quindi importante formulare deduzioni puntuali e conformi ai limiti di ammissibilita previsti dal codice.
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