Corte di giustizia, Ordinanza C-17/20
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020. — MC contro U.T.G. - Prefettura di Foggia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Principi generali di diritto dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Atto adottato dalla prefettura inteso al divieto dell’attività in ragione di una presunta infiltrazione mafiosa – Normativa che non prevede un procedimento amministrativo in contraddittorio. — Causa C-17/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha chiesto se la disciplina italiana dell’informativa antimafia interdittiva, priva di contraddittorio preventivo, sia compatibile con il principio del contraddittorio e con l’articolo 41 della Carta. La Corte non entra nel merito e dichiara il rinvio manifestamente irricevibile perché la domanda non soddisfa i requisiti di contenuto dell’articolo 94 del regolamento di procedura e non dimostra il collegamento con il diritto dell’Unione. La Corte ricorda anche che l’articolo 41 della Carta vincola le istituzioni dell’Unione, non gli Stati membri.
Inammissibilità manifesta del rinvio pregiudiziale sull’eventuale obbligo di contraddittorio nel procedimento italiano per l’informativa antimafia interdittiva.
La questione giuridica
Se gli articoli 91, 92 e 93 del codice antimafia, nella parte in cui non prevedono un contraddittorio endoprocedimentale prima dell’adozione di un’informativa antimafia interdittiva, siano compatibili con il principio del contraddittorio e con il diritto a una buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta e con i principi generali del diritto dell’Unione.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale quando la domanda non contiene gli elementi indispensabili richiesti dall’articolo 94 del regolamento di procedura e, in particolare, non espone in modo sufficiente il nesso tra la normativa nazionale controversa e il diritto dell’Unione; inoltre, l’articolo 41 della Carta non è invocabile nei confronti degli Stati membri e, nel caso concreto, non risulta dimostrato che la misura antimafia impugnata rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o lo attui.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 3, TUE
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), articoli 84, 90, 92 e 93
Ininformativa antimafia interdittiva e contraddittorio endoprocedimentale: irricevibilità manifesta del rinvio pregiudiziale
La Corte di giustizia, in composizione di nona sezione, si pronuncia con ordinanza in un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia. La controversia riguarda un’informativa antimafia interdittiva adottata dalla prefettura di Foggia nei confronti della società MC e la compatibilità della disciplina nazionale con i principi del diritto dell’Unione relativi al contraddittorio e alla buona amministrazione.
Fatti e procedimento principale
Su richiesta di un Comune italiano, la prefettura di Foggia ha avviato un’indagine sulla società MC, operante nel settore edile e nell’estrazione e commercializzazione di materiali di cava. All’esito dell’istruttoria, ritenendo sussistenti indizi di possibile infiltrazione mafiosa idonei a condizionare l’attività imprenditoriale, la prefettura ha adottato il 9 giugno 2017 un’informativa antimafia interdittiva, comunicata alla società il 14 giugno 2017.
Sulla base di tale informativa, il Comune ha avviato un procedimento di revoca di una concessione di terreno utilizzato dalla società per la propria attività. MC ha quindi impugnato l’atto dinanzi al giudice amministrativo regionale, sostenendo che il provvedimento era stato adottato senza alcun contraddittorio preventivo con l’interessata.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama, in via preliminare, le disposizioni del proprio regolamento di procedura:
- articolo 53, paragrafo 2, che consente di dichiarare con ordinanza motivata la manifesta irricevibilità della domanda;
- articolo 94, che impone al giudice del rinvio di indicare oggetto della controversia, fatti rilevanti, normativa nazionale applicabile e motivi del dubbio interpretativo.
Quanto al diritto interno, sono menzionati gli articoli 84, 90 e 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), che disciplinano l’informativa antimafia e la comunicazione dell’esito interdittivo all’impresa interessata.
Sul versante del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio richiama l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e il principio generale del contraddittorio.
Questioni sollevate dal giudice del rinvio
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia chiede se la mancata previsione, negli articoli 91, 92 e 93 del codice antimafia, di un contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto destinatario dell’informativa antimafia interdittiva sia compatibile con:
- il principio del contraddittorio;
- il diritto a una buona amministrazione;
- l’articolo 41 della Carta.
Il giudice nazionale sottolinea che l’informativa interdittiva può produrre effetti gravissimi e durevoli, fino alla revoca di concessioni e alla risoluzione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, e che la disciplina nazionale lascia al prefetto ampia discrezionalità sulla scelta di instaurare o meno un confronto preventivo.
Ragionamento della Corte sull’ammissibilità
La Corte non affronta il merito della questione. Ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione che richiede al giudice nazionale di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di verificare la ricevibilità della domanda e di rispondere utilmente.
In particolare, la domanda deve contenere un’esposizione sufficientemente chiara:
- del contesto fattuale e normativo;
- delle disposizioni nazionali applicabili;
- del nesso tra tali disposizioni e il diritto dell’Unione;
- delle ragioni che inducono il giudice a interrogarsi sull’interpretazione o validità del diritto dell’Unione.
Nel caso concreto, la Corte osserva anzitutto che l’articolo 41 della Carta non si rivolge agli Stati membri, ma unicamente alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Inoltre, anche a voler intendere il quesito come riferito ai diritti della difesa in generale, il giudice del rinvio non ha dimostrato l’esistenza di un criterio di collegamento tra la controversia e il diritto dell’Unione. Non emerge, infatti, che l’informativa antimafia o il successivo procedimento di revoca rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o ne costituiscano attuazione.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, perché non soddisfa i requisiti dell’articolo 94.
Principi ricavabili
Dalla pronuncia emerge che:
- il giudice nazionale deve motivare in modo puntuale il collegamento tra la normativa controversa e il diritto dell’Unione;
- l’articolo 41 della Carta non può essere invocato direttamente contro uno Stato membro;
- in mancanza di un adeguato ancoraggio al diritto dell’Unione, la Corte non può pronunciarsi sul merito della compatibilità della disciplina nazionale con il principio del contraddittorio.
Implicazioni pratiche
Per il professionista, la pronuncia ribadisce un punto processuale decisivo: nelle cause pregiudiziali non basta evocare principi generali dell’Unione o diritti della Carta, occorre spiegare con precisione perché la controversia nazionale ricade nel perimetro del diritto UE. In difetto di tale dimostrazione, la Corte chiude il giudizio con una declaratoria di irricevibilità senza affrontare il tema sostanziale della tutela partecipativa nel procedimento antimafia.
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