Cassazione Penale, Sentenza n. 5620/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato la decisione di primo grado: temi principali erano (i) l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro una condanna pronunciata con rito abbreviato (art. 443 c.p.p.) in relazione alla derubricazione da fattispecie consumata a tentativo; (ii) la presunta estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima dell'appello (art. 129 c.p.p.); (iii) la mancanza di adeguata motivazione rafforzata per il ribaltamento dell'assoluzione di Ranieri; (iv) vizi motivazionali relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da Lucia Ranieri, annullando la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari (per carenza della motivazione rafforzata nel ribaltamento dell'assoluzione). Ha rigettato il ricorso di Augusto Carbonara (condannandolo al pagamento delle spese processuali). Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per Michele Dicosola, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'erogazione di euro tremila alla cassa delle ammende. Sono state inoltre respinte le censure relative all'applicabilità dei presupposti di impugnazione del Pubblico Ministero e del regime di prescrizione nella fattispecie concreta.
Norme richiamate
art. 443 cod. proc. pen.
Limita il diritto di impugnare del Pubblico Ministero contro sentenze pronunciate con rito abbreviato solo in presenza di mutamento del titolo di reato; la Corte ha ritenuto che la derubricazione da reato consumato a reato tentato integri mutamento del titolo e quindi possa legittimare l'appello del PM.
art. 56 cod. pen.
Definizione di tentativo: combinata con la norma speciale (es. art. 73 T.U. stupefacenti) comporta diversa qualificazione giuridica, diverso regime sanzionatorio e diverso termine di prescrizione rispetto alla fattispecie consumata.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma speciale sugli illeciti in materia di stupefacenti; la Corte ha ricordato che l'acquisto si considera consumato quando è raggiunto l'accordo su quantità, qualità e prezzo, senza necessità della materialità della consegna.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina l'estinzione del procedimento per sopravvenuta prescrizione; la Corte ha ritenuto che, quando l'appello del PM mira a reintegrare una qualificazione più grave non formalmente estinta, non si può ritenere che vi sia stata una 'reviviscenza' di un reato già estinto che impedisca la decisione di merito.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ha distinto la nozione di 'mutamento del titolo' rilevante ai fini dell'art. 443 dalla questione del 'fatto diverso' disciplinata dall'art. 521, sottolineando che sono piani giuridici differenti.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti speciali; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia apportato deduzioni specifiche e argomentate tali da consentire il riconoscimento di elementi positivi ai fini dell'applicazione di questa norma.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; le doglianze sulla misura sono state ritenute generiche e non confrontate puntualmente con la motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende: applicata in relazione all'inammissibilità del ricorso di Dicosola, come sanzione equitativa per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La derubricazione da reato consumato a tentato può costituire un 'mutamento del titolo' ai sensi dell'art. 443 c.p.p.; conseguentemente, l'appello del Pubblico Ministero può essere ammissibile in tali ipotesi.
- Se il PM impugna per ripristinare una qualificazione più grave non formalmente estinta, l'appello deve essere deciso nel merito e non può essere facilmente neutralizzato dalla sopravvenuta prescrizione risultante solo dalla sentenza di primo grado.
- Il ribaltamento in appello di un'assoluzione richiede una motivazione 'rafforzata' che confronti espressamente e approfonditamente le ragioni della decisione di primo grado; l'assenza di tale confronto può portare all'annullamento.
- La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e il sindacato di legittimità è ammesso solo per manifesta illogicità, travisamento della prova o irragionevolezza della motivazione.
- Motivi di impugnazione formulati in modo generico e privi di confronto puntuale con la motivazione impugnata sono inammissibili; l'impugnazione deve contenere critica argomentata e specifica.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o di particolari circostanze favorevoli è necessario dedurre e documentare elementi concreti e specifici e confrontarli con la motivazione del giudice.
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