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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15458/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna che ha disposto gli arresti domiciliari per reati connessi all'art. 512-bis c.p. e all'art. 11 d.lgs. 74/2000, denunciando violazione degli artt. 274 e 284 cod. proc. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che i precedenti penali sono datati (anni '90/primi anni 2000) e quindi non sussiste il requisito di attualità del pericolo di reiterazione; che le condotte addotte (tentativi di sottrazione patrimoniale) non sarebbero rilevanti dopo la confisca preventiva dei beni riconducibili a lui; e che la richiesta di autorizzazione a svolgere attività di intermediario dimostrerebbe la volontà di agire in modo legale e quindi attenuerebbe la pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale coerente e non manifestamente illogica: ha valutato complessivamente la gravità delle condotte contestate, l'omogeneità del modus operandi (uso di prestanome), la pluralità di precedenti penali e i carichi pendenti per reati tributari e di interposizione fittizia, nonché la reiterata violazione di misure di prevenzione e la denuncia per violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011. Da questi elementi il Collegio ha desunto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione; ha inoltre precisato che il requisito dell'attualità si valuta prognosticamente tenendo conto di modalità, personalità e contesto. Il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per confutare tale valutazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e l'ordinanza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    lett. C) dell'art. 274 cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità dell'esigenza cautelare può essere soddisfatto mediante una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, che considera modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale, e non richiede la verifica di opportunità di reato "a portata di mano".

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per il motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata nelle dinamiche argomentative del Tribunale.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Indica la fattispecie di reato contestata; la gravità della condotta riconosciuta è stata utilizzata dal Tribunale per valutare la pericolosità e la prognosi di reiterazione.

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Norma riferita ai reati tributari contestati; i carichi pendenti per reati tributari hanno contribuito alla valutazione della capacità a delinquere del ricorrente.

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    La violazione della misura di prevenzione personale e reale (con relativa denuncia ai sensi di tale articolo) è stata ritenuta elemento significativo a dimostrazione della reiterazione e della pericolosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione può essere soddisfatto anche in assenza di un'immediata opportunità di delinquere: è sufficiente una valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto.
  • Precedenti penali, anche se risalenti, possono concorrere alla valutazione della pericolosità se inseriti in un quadro probatorio che evidenzi un modus operandi omogeneo e persistente (es. uso di prestanome, più condotte analoghe).
  • La reiterata violazione di misure di prevenzione o di disposizioni cautelari precedenti è un elemento particolarmente significativo per ritenere concreta la possibilità di recidiva.
  • Tentativi di sottrazione patrimoniale o comportamenti volti a eludere l'esecuzione di misure possono integrare indici di pericolosità, anche quando sia intervenuta una confisca, salvo che la difesa provi concretamente l'inefficacia di tali indizi.
  • La semplice dichiarazione di intenzione a svolgere attività lecite (es. richiesta di autorizzazione per attività lavorativa) non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità: è utile fornire prove concrete (contratti, finanziamenti, prospetti di attività) che dimostrino un cambiamento stabile e verificabile.
  • In giudizio cautelare la difesa deve apportare elementi specifici e concreti per confutare la prognosi negativa del giudice (documenti, testimonianze, elementi di modifica del comportamento), non limitarsi ad una diversa ricostruzione dei fatti.

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