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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25428/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una verifica della Guardia di Finanza svolta su più società di un gruppo immobiliare operante nel ferrarese, nell'ambito della quale l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società del gruppo la deduzione di costi e la detrazione IVA relative a fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore (Eurogroup s.r.l.), ritenuto coinvolto in una frode basata su cartiere e ribaltamento di costi fittizi. Dopo un primo accoglimento dei ricorsi della contribuente in CTP e un successivo accoglimento dell'appello dell'Ufficio in CTR, la Cassazione aveva già cassato con rinvio parzialmente la precedente sentenza d'appello. Nel giudizio di rinvio la CTR ha poi annullato gli avvisi, ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente della frode, valorizzando la regolarità formale della documentazione, la qualità di fornitore abituale e accreditato di Eurogroup, il valore indiziario non univoco degli elementi raccolti dall'Ufficio e la rilevanza del giudicato penale assolutorio intervenuto sugli amministratori del gruppo. L'Agenzia ha proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento induttivo e presunzioni, per avere la CTR escluso erroneamente la prova presuntiva della partecipazione/consapevolezza della contribuente nella frode e per avere attribuito impropriamente efficacia al giudicato penale; 2) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per avere ritenuto deducibili i costi senza verificare i requisiti di certezza, inerenza e determinabilità ex TUIR e senza considerare l'art. 8 d.l. 16/2012; 3) violazione delle norme processuali tributarie sulla produzione documentale, per avere la CTR dichiarato inammissibile un prospetto riepilogativo dei costi già presente o comunque già prodotto in primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, assorbendo gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse correttamente applicato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, in via diretta o presuntiva, la consapevolezza del cessionario circa la frode; una volta assolto tale onere, il contribuente deve offrire prova contraria della massima diligenza usata. La CTR, invece, ha valutato in modo frammentario gli indizi dell'Ufficio, ha valorizzato elementi non decisivi e ha attribuito al giudicato penale assolutorio un rilievo non correttamente coordinato con il diverso accertamento tributario. Il secondo e il terzo motivo non sono stati esaminati perché assorbiti dall'accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base della rettifica/accertamento; la Corte lo considera nel quadro della prova presuntiva dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.

  • art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per l'accertamento IVA; l'Amministrazione può fondare la contestazione su presunzioni, ma deve provare anche la consapevolezza del cessionario.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere valutate complessivamente e non per singoli indizi isolati.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    norma processuale invocata per la dedotta inammissibilità della produzione documentale.

  • art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16

    richiamato per la disciplina della deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per il vincolo derivante dal principio di diritto enunciato in cassazione nel precedente giudizio.

  • art. 58 u.c. del D.lgs. 546/92

    richiamato in tema di produzione di documenti nel processo tributario in appello/rinvio.

  • art. 19 del D.P.R. 633/1972

    citato nel precedente giudizio di legittimità tra le norme sulla detraibilità IVA.

  • art. 21 del D.P.R. 633/1972

    citato nel precedente giudizio di legittimità tra le norme sulla fatturazione IVA.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova: prima sull'Ufficio, poi sul contribuente per la prova contraria.

  • art. 109 TUIR

    richiamato dalla ricorrente come parametro dei requisiti di deducibilità dei costi.

  • art. 2 del d.lgs. n. 74/2000

    richiamato in relazione alla sentenza penale assolutoria per il reato tributario di emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012

    richiamato nel passaggio in cui la CTR aveva ritenuto deducibili i costi relativi alle fatture soggettivamente inesistenti.

  • art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000

    la Corte esclude la sua applicazione perché introdotto solo nel 2024 e quindi non pertinente al caso deciso.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti in materia IVA, deve provare non solo che il fornitore è fittizio, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere data anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati nel loro insieme, secondo una lettura unitaria e non atomistica; non è sufficiente isolare singoli elementi e dichiararli ciascuno non decisivi.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o dei documenti di trasporto non esclude di per sé la partecipazione del contribuente a una frode, né vale da sola come prova della buona fede.
  • La sentenza penale assolutoria 'perché il fatto non sussiste' non spiega automatica efficacia di giudicato nel processo tributario; il giudice tributario può prenderla in considerazione come elemento di prova, ma deve valutarne la rilevanza nel contesto complessivo delle altre risultanze istruttorie.
  • Se l'Ufficio assolve l'onere di dimostrare la consapevolezza del contribuente, spetta a quest'ultimo provare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in rapporto alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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