Cassazione Penale, Ordinanza n. 02578/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva confermato la condanna di un soggetto, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per avere violato la prescrizione di rincasare entro le ore 21:00, rientrando invece oltre l'orario consentito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze erano sostanzialmente incentrate su una diversa lettura del fatto, sostenendo implicitamente che l'assenza fosse compatibile con un mero ritardo e contestando la valutazione di pericolosità desunta dai precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte di merito, quindi non proponibili in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondate e reiterative di questioni già esaminate dai giudici di merito. Ha condiviso la ricostruzione secondo cui l'assenza oltre l'orario imposto e per un periodo apprezzabile integrava la violazione contestata, con sufficiente dolo generico; ha inoltre ritenuto giustificata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sulla base dei precedenti penali, e corretto il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche anche per il divieto posto dall'art. 69, comma 4, c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione della prescrizione imposta con la sorveglianza speciale integra il reato contestato; è sufficiente il dolo generico e la condotta si perfeziona quando l'assenza dall'abitazione perdura per un tempo apprezzabile oltre l'orario prescritto.
art. 69, comma 4, c.p.
Vieta il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, impedendo che esse possano essere riconosciute in prevalenza rispetto a tale aggravante.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in doglianze di puro merito sulla ricostruzione della responsabilità, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale può essere integrata anche da un'assenza protratta oltre l'orario stabilito, senza che sia necessario dimostrare un intento ulteriore diverso dalla consapevole inosservanza dell'obbligo: è sufficiente il dolo generico.
- La presenza di numerosi precedenti penali, soprattutto specifici e ravvicinati nel tempo, può legittimare il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale quale indice di perdurante pericolosità e di insensibilità al precetto penale.
- In presenza di recidiva reiterata, il giudice non può riconoscere alle attenuanti generiche un giudizio di prevalenza se la legge lo esclude espressamente; il diniego è inoltre sostenibile quando manchino concreti elementi fattuali favorevoli all'imputato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02455/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02463/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02497/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02498/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02505/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02506/2025 del 21/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →