Cassazione Civile, Sentenza n. 22170/2020 del 14/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di revisione del classamento di un'unità immobiliare sita a Roma (microzona n.5) emesso ai sensi dell'art.1, comma 335, L. 30/12/2004 n.311. La ricorrente deduceva carenza/insufficienza della motivazione dell'avviso, perché privo di qualsiasi riferimento alle caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare e limitato a rimandi generici alla microzona e a immobili di confronto indicati solo con riferimenti catastali. Denunciava inoltre che il classamento non poteva essere effettuato in modo "massivo" per la sola appartenenza alla microzona, dovendo invece essere riferito al singolo immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la procedura di revisione parziale del classamento ai sensi dell'art.1, comma 335, L. 311/2004 è soggetta alle regole previste per la revisione del classamento (art.9 DPR n.138/1998 e art.3, comma 154 L.662/1996) e richiede una motivazione adeguata e specifica sugli elementi che, concretamente, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità (caratteristiche dell'unità, del fabbricato, qualità urbana e ambientale della microzona, ecc.). L'avviso impugnato è risultato carente perché limitato a generici richiami e comparazioni non descritte; perciò la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., la Corte ha accolto l'originario ricorso della società e annullato l'avviso. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n.311, art.1, comma 335
richiamato nell'avviso e nella motivazione della CTP/CdR come presupposto della revisione parziale del classamento
Il comma 335 autorizza la revisione parziale del classamento ma la sua attuazione non può elidere l'obbligo di motivazione specifica nei confronti del singolo immobile; la procedura resta soggetta alle regole ordinarie della revisione del classamento
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, commi 154 e 155
Imposto di tenere conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona; norma vincolante per la valutazione comparativa nel classamento
D.P.R. 23 marzo 1998, n.138, art.9
Le regole per la revisione del classamento (art.9) si applicano anche alla procedura di revisione parziale prevista dall'art.1, comma 335 L.311/2004; impongono criteri e parametri tecnici e motivazionali non eludibili dall'Amministrazione
R.D. 13 aprile 1939, n.652, art.8
Richiamato quale fonte dei principi dell'estimo comparativo; la Corte ne riconosce l'attinenza ai criteri tecnici usati per il raffronto fra immobili, che però devono essere concretamente esplicitati
D.P.R. 7 novembre 1949, n.1142
Richiamato come parte della disciplina storica dell'estimo comparativo; usato a supporto della necessità di parametri tecnici e motivazione specifica
Codice di procedura civile: art.132 n.4 e 118 disp. att., art.360 nn.3 e 4, art.384
Le censure procedurali (omessa pronuncia sulla prova contraria e vizio di motivazione) sono mosse in base agli articoli indicati; l'art.384 c.p.c. consente alla Cassazione di decidere nel merito ove non occorrano nuovi accertamenti di fatto
Corte Costituzionale, sentenza n.249/2017
"la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere 'diffuso' dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento"
La Consulta conferma la necessità di motivazione puntuale e rigorosa per le operazioni di classificazione massiva o per microzone, al fine di garantire il diritto del contribuente a conoscere le ragioni concrete del provvedimento
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 3 marzo 2018 n.17413; Cass. 31829/2018; Cass. 16378/2018; Cass. 22900/2017; Cass. 6-5 n.9770/2019; Cass. Sez.5 n.19810/2019)
La Corte di Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo cui la revisione (anche parziale) del classamento deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai parametri tecnici e alle caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento ai sensi dell'art.1, comma 335 L.311/2004 non autorizza motivazioni generiche: l'atto deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità
- I provvedimenti di riclassamento basati su raffronti devono descrivere i parametri e le caratteristiche (dell'unità, del fabbricato, della microzona e dei beni presi a confronto) che hanno determinato la nuova classificazione
- La mera appartenenza a una microzona o il richiamo a parametri medi non è sufficiente per giustificare un "classamento massivo" se non si spiegano le ricadute sul singolo immobile
- Se l'avviso è carente nella motivazione specifica, il giudice può annullarlo; se non occorrono accertamenti di fatto ulteriori, la Cassazione può decidere direttamente nel merito (art.384 c.p.c.)
- In situazioni simili il contribuente deve contestare la mancanza di motivazione e richiedere l'indicazione puntuale dei comparatori e delle variabili considerate; è utile produrre documentazione sulle caratteristiche specifiche dell'immobile
- L'Amministrazione, per evitare annullamenti, deve indicare chiaramente i criteri di raffronto, i dati dei parametri utilizzati e come questi abbiano inciso sul classamento del singolo bene
- Le spese processuali possono essere compensate quando, al momento della proposizione del ricorso, la giurisprudenza sulla questione era non univoca
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