Cassazione Penale, Sentenza n. 02570/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva più motivi: 1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 con riferimento alla impossibilità di comunicazione con il difensore; 2) violazione dell'art. 2 legge n. 69/2005, dell'art. 111 Cost. e degli artt. 5 e 6 CEDU per eccessiva durata della detenzione (16 mesi) e per presunta artificiosa estensione temporale delle imputazioni; 3) illegittimità del MAE emesso dalla Procura di Parigi per mancanza di qualità di "autorità giudiziaria"; 4) vizio nell'applicazione dell'art. 18-bis (presunta erronea valutazione sulla commissione dei reati in territorio francese); 5) carenza descrittiva delle imputazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) della legge n. 69/2005; 6) mancanza di indicazione della finalità del MAE (esercizio dell'azione penale o esecuzione di pena), con conseguente violazione della decisione quadro 2002/584/GAI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. In sintesi: il primo motivo è infondato perché la consegna era già avvenuta prima dell'estensione e le norme richiamate dall'impugnante non si applicavano alla situazione; la richiesta di colloquio era stata autorizzata nei limiti consentiti e non risultava diniego francese. Il secondo motivo era generico e non documentava violazioni dei termini processuali; la Corte ha ritenuto fondate le ulteriori contestazioni alla luce del materiale investigativo integrativo. Il terzo motivo è stato respinto: il MAE era stato emesso dal Procuratore della Repubblica di Parigi sulla base di un mandato di comparizione del giudice istruttore, assicurando il sindacato giurisdizionale richiesto. Il quarto motivo è infondato in quanto la valutazione sulla competenza territoriale rientra nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria e non gode di tutela diretta del ricorrente in sede di legittimità. Il quinto motivo non ha retto perché il contenuto del MAE e gli atti trasmessi erano ritenuti sufficientemente dettagliati; le ulteriori indagini (informazioni dalle Isole Cayman) giustificavano l'estensione temporale. Il sesto motivo è stato respinto: il MAE processuale era fondato su provvedimenti nazionali idonei. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, L. 22 aprile 2005, n. 69.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI sul MAE)
art. 1, art. 2, art. 18-bis, art. 26, comma 3, art. 22, comma 5; art. 6, comma 1 (lett. d) e e))
La Corte ha distinto tra i casi di MAE con arresto in Italia (rilevanti artt. 2 e connessi) e l'ipotesi diversa dell'art. 26 comma 3 (consegnato e gia' trattenuto nello Stato richiedente): le garanzie poste dall'art. 2 non si applicano nella stessa forma quando la consegna è già avvenuta; l'art. 18-bis (rifiuto facoltativo per fatti commessi nel territorio dello Stato) rimane una valutazione discrezionale dell'autorità competente; i requisiti di contenuto del MAE sono quelli previsti dall'art. 6, comma 1, e la loro interpretazione deve valutare la sufficienza descrittiva piuttosto che la produzione di tutta la documentazione probatoria.
Decreto legislativo n. 10 del 2021
art. 6, comma 1, lettera e)
La disciplina aggiornata richiede che il mandato contenga la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione). La rimozione dell'obbligo di allegare la relazione illustrativa delle fonti di prova riduce le cause di rifiuto basate sulla mancanza di documentazione allegata.
Decisione quadro 2002/584/GAI (MAE)
art. 1 (finalità del MAE), artt. citati nel testo
Il MAE può essere emesso per esercizio dell'azione penale o per l'esecuzione di pena; se emesso per l'azione penale, deve fondarsi su un mandato nazionale o altra decisione giudiziaria esecutiva equivalente. La Corte ha confermato che la normativa UE ammette che atti nazionali diversi denominati non 'mandato d'arresto nazionale' possano comunque avere forza equivalente se idonei a consentire l'arresto finalizzato alla presentazione davanti a un giudice.
Massime di principio
- Se la consegna all'estero è già avvenuta, alcune garanzie previste per l'arresto sul territorio nazionale non si applicano nella stessa modalità: le contestazioni procedurali devono tener conto della diversa fase procedimentale (art. 26 L. n.69/2005).
- L'estensione di un MAE a nuovi reati collegati ai fatti originari è legittima se supportata da sufficienti elementi investigativi successivi (anche provenienti da cooperazione internazionale) e se il MAE si fonda su un provvedimento nazionale idoneo.
- La qualità dell'"autorità giudiziaria emittente" puo' includere uffici della pubblica accusa quando esista controllo o convalida giurisdizionale (sindacato sulla decisione di emissione), quindi non sempre è sufficiente l'impugnazione formale dell'organo emittente.
- La valutazione circa la competenza territoriale o l'opportunità di esercitare l'azione penale (art. 18-bis) rientra nella discrezionalità dell'autorità richiedente/decidente e difficilmente costituisce motivo di annullamento in sede di legittimità da parte del soggetto destinatario.
- Per opporre vizi relativi alla durata della detenzione o ad eventuali pressioni derivanti dall'estensione di contestazioni occorre fornire specifici e concreti elementi probatori; deduzioni generiche o non prospettate nei gradi precedenti sono destinate a non essere accolte.
- Il contenuto del MAE deve essere sufficientemente dettagliato (momento, luogo, grado di partecipazione): l'assenza di allegati probatori non implica automaticamente l'illegittimità se il mandato e gli atti trasmessi risultano complessivamente evocativi e spiegano le condotte.
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