Cassazione Penale, Sentenza n. 18608/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 13 giugno 2022 e irrevocabile dal 31 ottobre 2023. La revoca, disposta con provvedimento del 2 ottobre 2025 dal giudice dell'esecuzione, si è basata sull'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria cui era subordinato il beneficio, da adempiere entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 674 c.p.p., 163 e 165 c.p. (contestando la procedura e l'ordine del giudice dell'esecuzione che, pur rilevando il tardivo adempimento, avrebbe rinviato per consentire ulteriori adempimenti, estendendo di fatto il termine) e sostiene di aver documentato gravi difficoltà finanziarie che avrebbero giustificato il ritardo; inoltre contesta la legittimità della condizione risarcitoria perché, a suo avviso, il giudice della cognizione non avrebbe verificato l'esigibilità della stessa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'inadempimento dell'obbligazione entro il termine stabilito comporta la revoca 'ex lege' del beneficio ai sensi dell'art. 168 co. 1 n. 1) c.p.; poiché nel caso di specie il termine per adempiere era stato fissato dal giudice della cognizione e si era inutilmente definitivamente decorso, il giudice dell'esecuzione non poteva prorogarlo ma solo accertare l'eventuale sopravvenuta impossibilità di adempiere. Non risultando provata una impossibilità di adempiere, la revoca era corretta. Quanto all'illegittimità della condizione, la Corte ha rilevato che tale censura doveva essere proposta con impugnazione nella sede competente (Corte territoriale) e non poteva essere sollevata nel ricorso avverso il provvedimento di esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 comma 1 n. 1) c.p.
L'inadempimento dell'obbligazione cui è subordinato il beneficio entro il termine stabilito determina la revoca del beneficio 'ex lege'. Il termine fissato costituisce elemento essenziale della concessione e la sua violazione è causa di revoca in sede esecutiva.
art. 163 c.p.
Disciplina della sospensione condizionale della pena e dei termini di efficacia; la Corte richiama che, se il termine per l'adempimento non è fissato dal giudice della cognizione, può essere fissato dal giudice dell'esecuzione o coincide con i termini di 5 o 2 anni previsti dall'art. 163 decorreni dal passaggio in giudicato.
art. 165 c.p.
Norma di riferimento richiamata nella censura del ricorrente (con riguardo agli effetti e condizioni della sospensione), ma la Corte si è attenuta al principio della revoca ex lege in caso di mancato adempimento della condizione.
art. 674 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura esecutiva; la Corte ha ritenuto la censura infondata rispetto alla possibilità del giudice dell'esecuzione di prorogare il termine una volta decorso e rispetto all'assenza di prova della impossibilità di adempiere.
Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)
Passata in giudicato la sentenza, ... il giudice dell'esecuzione, su richiesta di una parte interessata o del pubblico ministero e a prescindere dalla circostanza che sia stata presentata una domanda di revoca della sospensione condizionale della pena, può provvedere alla fissazione del termine.
La Corte richiama la pronuncia per indicare che, se il giudice della cognizione omette di fissare il termine per l'adempimento, il giudice dell'esecuzione può integrarlo; nel caso concreto però il termine era già stato fissato in sentenza, per cui non poteva intervenire l'integrazione.
Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023 (Lattanzi)
Nel caso di sospensione condizionale subordinata ad obbligo risarcitorio, il mancato adempimento nel termine comporta la revoca 'ex iure' del beneficio; le vicende successive dell'obbligazione civile non rilevano salvo sopravvenuta impossibilità di adempiere.
Sez. 5, giurisprudenza recente (più pronunce citate, es. n. 39778 del 29/10/2025)
La giurisprudenza è articolata: orientamenti più recenti richiedono al giudice della cognizione, qualora emergano elementi concreti o siano allegati dal condannato, un sommario apprezzamento sulla possibilità del condannato di adempiere alla condizione. Tuttavia la Corte segnala che la questione è irrilevante nel caso specifico, poiché la legittimità della condizione non era stata tempestivamente impugnata.
Massime di principio
- La mancata esecuzione dell'obbligazione posta come condizione della sospensione condizionale della pena entro il termine fissato comporta la revoca automatica del beneficio (revoca ex lege) salvo prova di sopravvenuta impossibilità di adempiere.
- Se il termine per l'adempimento è stato fissato in sentenza dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione non può prorogarlo dopo la sua scadenza; può solo accertare se sia intervenuta una impossibilità di adempiere.
- Se la sentenza non ha fissato il termine, il giudice dell'esecuzione può integrarlo su richiesta o d'ufficio; l'omessa fissazione va invece impugnata nella sede competente se si contesta la legittimità della condizione.
- La valutazione sull'incolpevolezza dell'inadempimento (cioè se il ritardo sia giustificato da ragioni non imputabili al condannato) è rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, che può evitare la revoca solo se rileva l'impossibilità o l'assenza di colpa.
- Quando si contestano condizioni che pongono obblighi patrimoniali, il condannato deve allegare e documentare elementi concreti e specifici (es. grave e comprovata difficoltà economica) per ottenere che il giudice della cognizione motivi sulla capacità di adempiere; altrimenti la censura rischia di essere inammissibile se proposta tardivamente.
- Per evitare la perdita del beneficio è consigliabile: (a) impugnare tempestivamente in sede di merito condizioni ritenute illegittime o non esigibili; (b) fornire prova documentale delle difficoltà finanziarie; (c) rivolgersi al giudice dell'esecuzione subito dopo il mancato adempimento per far valere una sopravvenuta impossibilità di pagare.
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